Cassazione Civile, Ordinanza n. 27732/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista medico aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto di autonoma organizzazione. L'istanza, proposta ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era rimasta senza risposta, formando un silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo esigui i beni strumentali e limitato l'ausilio di personale; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non fosse maturata la decadenza dal rimborso per il primo acconto IRAP 2012; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, censurando la ritenuta sussistenza dell'autonoma organizzazione e quindi dell'assoggettamento a IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il calcolo del termine di decadenza dal singolo versamento in acconto quando, al momento del pagamento, il tributo risulti non dovuto o non dovuto in quella misura. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva compiuto un adeguato accertamento in fatto sulla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e sulla qualità del professionista quale responsabile dell'organizzazione, oltre ad avere attribuito rilievo all'ammontare dei compensi percepiti, circostanza irrilevante ai fini IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre, per i singoli acconti, dal giorno del relativo versamento quando il pagamento risulti originariamente non dovuto o non dovuto in quella misura.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'assoggettamento a IRAP del professionista richiede la presenza di autonoma organizzazione, da accertarsi in fatto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare in cassazione la violazione di legge nei due motivi proposti.
art. 1, commi 186 e 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata non è applicabile alle cause di rimborso, nelle quali non vi sono somme da versare da parte del contribuente.
art. 1, comma 190, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La disciplina richiamata non si applica al caso esaminato, poiché presuppone la soccombenza dell'Amministrazione in entrambi i gradi di merito.
art. 49, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato nel quadro dei soggetti esercenti arti e professioni potenzialmente assoggettabili a IRAP in presenza di autonoma organizzazione.
Massime di principio
- In tema di rimborso IRAP, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal singolo versamento in acconto quando, al momento del pagamento, l'imposta non sia dovuta o non sia dovuta in quella misura.
- Ai fini dell'IRAP del professionista, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
- L'accertamento dell'autonoma organizzazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ma deve essere sorretto da motivazione che verifichi specificamente i suoi elementi costitutivi.
- L'entità dei compensi percepiti dal professionista è irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
- Le procedure di definizione agevolata non sono invocabili nelle controversie di rimborso quando non vi siano somme da versare da parte del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27687/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27688/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27689/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27690/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27694/2023 del 02/10/2023
- ordinanza_civile · 2 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27695/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →