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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27732/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un professionista medico aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto di autonoma organizzazione. L'istanza, proposta ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era rimasta senza risposta, formando un silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo esigui i beni strumentali e limitato l'ausilio di personale; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non fosse maturata la decadenza dal rimborso per il primo acconto IRAP 2012; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, censurando la ritenuta sussistenza dell'autonoma organizzazione e quindi dell'assoggettamento a IRAP.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il calcolo del termine di decadenza dal singolo versamento in acconto quando, al momento del pagamento, il tributo risulti non dovuto o non dovuto in quella misura. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva compiuto un adeguato accertamento in fatto sulla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e sulla qualità del professionista quale responsabile dell'organizzazione, oltre ad avere attribuito rilievo all'ammontare dei compensi percepiti, circostanza irrilevante ai fini IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di rimborso IRAP, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal singolo versamento in acconto quando, al momento del pagamento, l'imposta non sia dovuta o non sia dovuta in quella misura.
  • Ai fini dell'IRAP del professionista, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
  • L'accertamento dell'autonoma organizzazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ma deve essere sorretto da motivazione che verifichi specificamente i suoi elementi costitutivi.
  • L'entità dei compensi percepiti dal professionista è irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
  • Le procedure di definizione agevolata non sono invocabili nelle controversie di rimborso quando non vi siano somme da versare da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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