Cassazione Civile, Sentenza n. 16366/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava le sentenze della C.T.R. che avevano annullato gli avvisi di accertamento per l'anno 2008 emessi nei confronti di Engie Servizi volti a recuperare IRES e IRAP. L'Ufficio aveva ritenuto elusiva la riorganizzazione di gruppo (cessione di un ramo d'azienda "Ingegneria e Impianti" da Progetti a Servizi e altre operazioni correlate), sostenendo mancanza di reali ragioni economiche e finalità di ottenere la doppia deduzione di perdite (violazione artt. 103 e 172 TUIR e norme antielusive), oltre a dedurne l'illegittimità per omessa attivazione del contraddittorio amministrativo previsto dall'art. 37-bis DPR 600/1973. Contestata anche la motivazione insufficiente delle sentenze e il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi principali dell'Agenzia e il primo motivo del controricorso incidentale della società (rilevando l'omessa pronuncia della C.T.R. sulla mancata attivazione del contraddittorio, questione pregiudiziale). Le sentenze impugnate sono state cassate e la causa rinviata al giudice di merito per un nuovo esame, con istruzioni: valutare con cura le reali ragioni economiche della cessione del ramo d'azienda e, prima, decidere sulla eventuale nullità per omessa attivazione del contraddittorio amministrativo.
Norme richiamate
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 103
Richiamato in relazione alle regole fiscali applicabili alle operazioni societarie e alla deducibilità/amortamento dell'avviamento; impugnato dall'Ufficio come violato dalla deduzione ammortamento contestata
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 172
Invocato dall'Ufficio per censurare l'operazione che avrebbe consentito l'aggiramento del divieto di riporto delle perdite pregresse; la Corte richiede valutazione delle reali ragioni economiche alla base della riorganizzazione
Norma antielusiva e procedurale: disciplina i casi di rettifica per operazioni elusive e impone il contraddittorio amministrativo preventivo (commi 4 e 5). La Corte ha ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio sia questione pregiudiziale e che la C.T.R. abbia omesso di pronunciarvi
Richiamato in relazione alla rilevanza del contraddittorio amministrativo nell'ambito del giudizio tributario e alla nullità delle contestazioni elusive in mancanza del contraddittorio
Invocato con riferimento alla decisione sulla compensazione delle spese di giudizio; questione però assorbita dalla cassazione e dal rinvio
Codice Civile, artt. 2697 e 2729
Riferiti alla disciplina del riparto dell'onere della prova, oggetto di censura dall'Agenzia che riteneva l'onere ben inquadrato dall'accertamento
Codice di Procedura Civile, art. 360 (comma 1, nn. 3 e 4)
Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali
Massime di principio
- La mancata attivazione del contraddittorio amministrativo previsto dall'art. 37-bis DPR 600/1973 è una questione pregiudiziale: se non effettuata, può determinare la nullità delle contestazioni e deve essere valutata prima del merito.
- Il giudice del merito deve motivare in modo concreto e puntuale la valutazione sull'eventuale elusività delle operazioni di riorganizzazione di gruppo; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla 'libertà' delle scelte societarie.
- L'Agenzia delle Entrate, quando contesta elusività, deve indicare le ragioni della presunta elusività e gli atti alternativi che ritiene fisiologici; sussiste quindi un riparto probatorio: l'Ufficio formula l'accusa e il contribuente è chiamato a dimostrare le reali ragioni economiche.
- Nelle cessioni di rami d'azienda in ambito di gruppo va valutata la concreta continuità operativa della cedente post-cessione: se la cedente rimane operativa per un apprezzabile periodo nel suo settore, ciò può supportare la non elusività dell'operazione.
- Se le corti territoriali non affrontano questioni processuali rilevanti e pregiudiziali (es. contraddittorio), la Corte di Cassazione è propensa a cassare e rinviare il giudizio affinché il nuovo esame si svolga con ordine procedurale corretto e con motivazione adeguata.
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