Cassazione Civile, Sentenza n. 16286/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado favorevole a Europa Carri. La CTR aveva motivato l'inammissibilità con l'assenza, agli atti al momento della costituzione, della ricevuta di spedizione della raccomandata con cui era stato notificato l'appello; l'Agenzia deduceva in cassazione, tra l'altro, omissione di motivazione, errata qualificazione del proprio ricorso (sostenendo che fosse incidentale rispetto a un altro appello), e deduceva la rilevanza di altri documenti (avviso di ricevimento, attestazione interna di spedizione) per provare la tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di notificazione dell'appello a mezzo postale, il deposito della ricevuta di spedizione entro la costituzione e entro 30 giorni dalla ricezione è obbligatorio a pena di inammissibilità, salvo essere sostituito dall'avviso di ricevimento o dall'elenco delle raccomandate solo se da questi risulta la data di spedizione con stampigliatura meccanografica o timbro dell'Ufficio postale. La Corte ha ritenuto inidonee attestazioni interne dell'Ufficio o presunzioni a provare la data di spedizione; ha inoltre escluso che il ricorso dell'Agenzia potesse essere qualificato come incidentale in assenza di riunione delle cause. Per questi motivi i motivi di doglianza sono stati disattesi e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata nella veste di parametro di corretto svolgimento del processo e completezza della motivazione; la Corte non ha ravvisato violazione per carenza motivazionale della CTR.
codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato l'inammissibilità.
disposizioni attuative codice proc. civ., art. 118
Invocato insieme agli altri parametri di motivazione; nessuna violazione riscontrata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma del processo tributario richiamata in relazione ai requisiti di motivazione delle decisioni; interpretata coerentemente con l'esigenza di motivazione della CTR.
codice di procedura civile, art. 335
Richiamato in relazione alla riunione delle impugnazioni e alla disciplina processuale; la Corte ha osservato che la riqualificazione come appello incidentale poteva avvenire solo dopo eventuale riunione.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 29 e 49
Richiamati in relazione ai termini e alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario; la loro invocazione non ha modificato l'esito in assenza della prova della tempestività conforme ai requisiti postali.
d.lgs. n. 546/1992, art. 54
Invocato circa il termine di 60 giorni per l'appello incidentale; la Corte ha ritenuto che non si potesse applicare tale disciplina senza la riunione delle cause e la prova dei presupposti.
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in tema di valutazione delle prove e dei documenti; la Corte ha ritenuto che la CTR non fosse tenuta a indagare sulla mancata produzione di un documento non prodotto dall'appellante.
d.lgs. n. 546/1992, art. 7
Richiamato con riferimento alle regole probatorie nel processo tributario; non ha cambiato l'esito per carenza della documentazione idonea.
codice civile, art. 2729
Invocato in relazione alla prova per presunzione; la Corte ha escluso che potesse sostituire la prova certificata della spedizione fatta dall'ufficio postale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 22
Richiamato in tema di atti processuali e notificazioni; la Corte ha sottolineato la necessità che la prova della data di spedizione derivi dall'agente postale.
codice civile, art. 2700
Richiamato con riferimento al valore fidefaciente di determinati documenti; la Corte ha però ribadito che solo la documentazione postale con timbro meccanografico vale per provare la data di spedizione.
Cass. S.U. n. 13452/2017
Giurisprudenza richiamata per il principio che la ricevuta di spedizione (o documenti sostitutivi con timbro) è l'unica prova idonea della data di invio dell'atto notificato a mezzo posta.
Cass. n. 11559/2018
Conferma del principio sull'esigenza della stampigliatura meccanografica o timbro dell'ufficio postale sui documenti sostitutivi della ricevuta di spedizione.
Cass. n. 24726/2022
Ulteriore conferma giurisprudenziale della regola circa la prova della data di spedizione affidata all'agente postale.
Cass. n. 31879/2022
Richiama la consolidata giurisprudenza sulla materia delle notificazioni postali e relativi elementi probatori.
Cass. S.U. n. 299/2020
Sottolinea che l'agente postale è l'unico soggetto dotato dei poteri certificativi per attestare la data di spedizione di una raccomandata.
Cass. n. 23530/2017
Citata relativamente alla non censurabilità, in sede di legittimità, di alcune questioni connesse alla mancata riunione delle cause.
Massime di principio
- Se l'appello è notificato a mezzo raccomandata, il depositO della ricevuta di spedizione da parte dell'appellante al momento della costituzione (e comunque entro 30 giorni dalla ricezione da parte del destinatario) è requisito di ammissibilità: l'assenza di tale prova comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La ricevuta di spedizione può essere sostituita dall'avviso di ricevimento o dall'elenco delle raccomandate solo se da tali documenti risulti la data di spedizione con stampigliatura meccanografica o timbro dell'ufficio postale: annotazioni manuali interne non sono sufficienti.
- La prova della data di spedizione può essere fornita esclusivamente dall'agente postale, in virtù dei poteri certificativi; attestazioni interne dell'Ufficio o presunzioni non sostituiscono tale prova.
- Un appello può essere qualificato come incidentale soltanto se le impugnative sono riunite: in assenza di riunione, il ricorso dell'Ufficio va trattato come principale e valutato rispetto ai termini ordinari di proposizione.
- È onere dell'appellante premunirsi della documentazione postale idonea al momento della costituzione; la mancata produzione non impone al giudice di appello un'indagine sulle ragioni della mancata produzione di documenti non prodotti.
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