Cassazione Civile, Sentenza n. 16279/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione da parte dell'Agenzia contro la sentenza della CTR che aveva escluso la detraibilità dell'IVA relativa alla cessione/retrocessione di un centro commerciale (rogito 1.11.2005 e fattura 2.11.2005). L'Agenzia deduce vizi di motivazione, incompletezza dell'esame di fatti decisivi, questioni di legittimazione processuale (rappresentanza di Campolattano e produzione tardiva di delibere), l'ammissibilità del ricorso in relazione alla presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, e, soprattutto, la nullità del contratto notarile (art.28 legge 16/2/1913 n.89) per possibile incompatibilità del notaio e le conseguenze di tale nullità sulla detrazione IVA
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato in gran parte inammissibili o infondati vari motivi per vizi formali o per inadeguata formulazione rispetto all'art.360 c.p.c., ma ha ritenuto fondate le censure relative alla nullità del rogito ai sensi dell'art.28 legge notarile (per il rapporto di parentela del notaio con soggetti interessati), censurando inoltre la valutazione della CTR circa la rilevanza civilistica della nullità ai fini tributari. La Corte ha richiamato la sentenza C-114/22 della Corte di Giustizia UE: la nullità civilistica non priva automaticamente del diritto alla detrazione IVA; occorre verificare se l'operazione sia fittizia o derivi da evasione/abuso. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per mancata e specifica valutazione circa l'effettiva realizzazione dell'operazione e la sussistenza di elementi che consentano di qualificare l'operazione come simulata o riconducibile a evasione/abuso, affermando il principio di diritto e rinviando implicitamente la questione al giudice di merito per nuovo esame conforme ai criteri europei
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Regime di censura in Cassazione: la Corte ricorda la riforma e il corretto inquadramento delle censure (in particolare il vizio motivazionale secondo il nuovo testo del n.5) e dichiara inammissibili motivi formulati secondo la previgente versione o in modo generico
art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997 (istanza di accertamento con adesione)
La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di 90 giorni per l'impugnazione: la mancata comparizione non interrompe la sospensione; quindi l'appello/ricorso possono essere tempestivi se l'istanza è stata formalmente presentata
art. 2384 cod. civ.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è generale: la qualità di amministratore delegato può costituire fonte di legittimazione nei rapporti processuali salvo accertamento contrario motivato
art. 28 legge 16/02/1913 n.89 (legge notarile)
Il notaio non può rogare atti che interessino lui, la moglie, i parenti o affini fino al terzo grado e persone di cui sia procuratore; la violazione comporta nullità dell'atto. Tale nullità è rilevabile ex officio e da chiunque vi abbia interesse e va valutata ex ante per la sua mera potenzialità
art. 58, comma 1, n.3 legge 16/02/1913 n.89
Sanziona con la nullità le disposizioni effettuate in violazione dell'art.28; la finalità è presidiare la terzietà e la fiducia nell'atto notarile
art. 1421 cod. civ.
Norma che consente a chiunque abbia interesse di far valere la nullità dell'atto; la Corte ricorda la imprescrittibilità dell'azione di nullità per tali casi
d.P.R. 31/12/1992 n.546 (art. 19 e art. 62)
Norme procedurali e sostanziali del contenzioso tributario: la Corte censura la mancata corretta applicazione/valutazione delle conseguenze della nullità civilistica in materia di detrazione IVA da parte della CTR
Direttiva 2006/112/CE e sentenza C‑114/22 Corte di Giustizia UE
Principio UE: la nullità civilistica di un'operazione non può di per sé privare del diritto alla detrazione IVA; il divieto è legittimo solo se si dimostra che l'operazione è simulata o che origina da evasione/abuso. Il diritto alla detrazione sorge se l'operazione è effettivamente realizzata; l'onere della prova grava sul soggetto passivo quanto all'effettiva realizzazione, mentre l'Amministrazione deve provare elementi oggettivi di evasione/abuso
art. 1343 e art. 1418 cod. civ.
Richiamate in relazione alla eventuale causa illecita e nullità contrattuale: la Corte richiede distinzione tra nullità civilistica e rilevanza tributaria, rimandando alla verifica dei presupposti UE per negare la detrazione
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare (90 giorni): la mancata comparizione non interrompe tale sospensione e quindi può salvare la tempestività dell'impugnazione.
- Questioni di legittimazione processuale (rappresentanza) possono essere valutate in ogni stato e grado del processo; la produzione tardiva di delibere che dimostrino la rappresentanza può sanare retroattivamente l'irregolarità, salvo che i giudici di merito abbiano già accertato la carenza.
- La nullità dell'atto notarile per la violazione delle incompatibilità del notaio (art.28 legge notarile) è rilevabile ex officio e da chiunque vi abbia interesse; occorre verificare ex ante la potenzialità di conflitto/ interesse e la nullità può annullare l'atto civile.
- La nullità civilistica del contratto non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA: secondo la giurisprudenza UE, l'Amministrazione può negare la detrazione solo se dimostra che l'operazione è simulata o originata da evasione/abuso, mentre il soggetto passivo deve provare l'effettiva realizzazione e l'uso dei beni/servizi nelle operazioni imponibili.
- In Cassazione le censure devono essere formulate secondo il testo vigente dell'art.360 c.p.c. (in particolare il vizio motivazionale): motivi generici o mal inquadrati sono inammissibili.
- La valutazione degli indizi in materia tributaria deve essere complessiva: il giudice di merito deve esaminare gravità, precisione e concordanza degli elementi, non in modo atomistico, e motivare specificamente la conclusione circa la simulazione, l'abuso o l'effettiva realizzazione dell'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16282/2024 del 12/06/2024
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16285/2024 del 12/06/2024
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16286/2024 del 12/06/2024
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16287/2024 del 12/06/2024
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16293/2024 del 12/06/2024
- Sentenza civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16321/2024 del 12/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →