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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16285/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2006, emesso dall'Agenzia delle entrate in relazione a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti sugli acquisti di immobili effettuati dal fondo comune IBISCO, gestito da Valore Reale S.G.R. Questioni principali: (i) se la SGR debba essere considerata soggetto passivo e responsabile in via diretta/sussidiaria per i debiti IVA del patrimonio separato (fondo IBISCO); (ii) se l'Ufficio poteva beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento (decadenza) in presenza di una denuncia/elementi che potessero configurare reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale di Valore Reale S.G.R. Conseguenze pratiche: è confermata l'annullamento, operato in primo grado e in grado d'appello, dell'avviso di accertamento diretto indebitamente nei confronti della SGR quale responsabile in proprio. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di estinzione del fondo comune, la SGR non è direttamente responsabile con il proprio patrimonio per il mancato pagamento dell'IVA gravante sul fondo, salvo che l'Amministrazione finanziaria non dimostri un autonomo titolo di responsabilità. Inoltre la Corte ha ritenuto che la SGR sia formalmente soggetto passivo ai fini IVA per le operazioni dei fondi (ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 351/2001), ma la responsabilità sostanziale dell'obbligazione tributaria è del patrimonio separato del fondo; l'Ufficio, quindi, non può aggredire il patrimonio proprio della SGR in assenza di titolo autonomo di responsabilità. La CTR aveva inoltre correttamente ritenuto l'Ufficio decaduto dall'accertamento quando non sussisteva un fatto ab origine qualificabile come reato per giustificare il raddoppio dei termini. Le spese sono integralmente compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con modif. nella l. 23 novembre 2001, n. 410 - art. 8

    La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti (...)

    Attribuisce alla SGR la qualifica formale di soggetto passivo IVA per le operazioni dei fondi; la Corte riconosce tale caratterizzazione formale ma distingue tra soggettività formale e responsabilità sostanziale del debito, che rimane in capo al patrimonio separato del fondo.

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - art. 1, lett. j) e art. 36

    Definizione del fondo comune come patrimonio autonomo gestito in monte e disposizioni sul ruolo della società di gestione

    Il fondo è un patrimonio separato, senza autonoma soggettività giuridica, gestito dalla SGR: la SGR agisce formalmente per conto del fondo ma il patrimonio del fondo risponde delle obbligazioni ad esso inerenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 17

    Norma generale sull'individuazione del soggetto passivo IVA; la Corte valuta la compatibilità dell'attribuzione della soggettività passiva alla SGR rispetto al sistema IVA.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43, comma 3

    Norma sulla decadenza e sui termini di accertamento; la Corte conferma che il raddoppio dei termini per accertamento richiede un fatto ab origine qualificabile come reato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 57

    Richiamato in relazione alla disciplina dei termini e del raddoppio in presenza di fatti penalmente rilevanti; la Corte rileva l'insussistenza del presupposto penale nel caso di specie.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) - art. 28 e art. 193

    Principi UE sul soggetto passivo e sulla responsabilità fiscale: la Corte richiama il diritto unionale per interpretare la soggettività IVA ma conclude che l'ordinamento interno, unitamente alla disciplina dei fondi, porta ad una separazione tra soggettività formale e responsabilità sostanziale.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) - art. 6, § 4

    Richiama il principio secondo cui chi agisce a proprio nome ma per conto di altri può essere considerato aver operato per émbito proprio; utilizzata per confrontare l'approccio unionale e il caso dei patrimoni separati.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato in relazione ai reati fiscali indicati come possibili presupposti per il raddoppio dei termini: la Corte segnala che non vengano ravvisati elementi tali da integrare i reati che giustificherebbero la proroga dei termini.

  • Cass. n. 16605/2010; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7116/2023; sentenza CGUE C-312/19 (XT)

    Giurisprudenza citata per chiarire la natura dei patrimoni separati e la titolarità formale dei beni e per distinguere casi (es. decisione XT) non sovrapponibili alla fattispecie del fondo regolata dal TUF; contribuiscono a fondare la distinzione tra titolarità formale e responsabilità sostanziale.

Massime di principio

  • La società di gestione (SGR) è formalmente soggetto passivo IVA per le operazioni dei fondi che amministra, ma la responsabilità sostanziale per le obbligazioni tributarie gravanti sul fondo è del patrimonio separato del fondo stesso; la SGR risponde nei limiti del patrimonio del fondo e, eventualmente, per titoli di responsabilità diversi e autonomamente dimostrabili.
  • Un accertamento tributario diretto alla SGR è ammissibile in quanto atto rivolto al soggetto che gestisce e dichiara le operazioni del fondo, ma non implica automaticamente la possibilità per l'Amministrazione di soddisfarsi sul patrimonio proprio della SGR se il debito è inerente al fondo separato.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per decadenza (proroga dei termini di accertamento) è giustificabile solo se sussistono fatti originariamente qualificabili come reato: una mera denuncia o elementi non idonei a configurare reato non bastano a interrompere la decadenza.
  • In caso di liquidazione o cessazione del fondo, la SGR può opporre l'estinzione del patrimonio separato e il conseguente venir meno della responsabilità; l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare un autonomo titolo di responsabilità per poter aggredire il patrimonio della SGR.
  • Nei giudizi concernenti questioni giuridiche nuove o controversie di difficile soluzione, il giudice può compensare le spese tra le parti; la presenza di una controversia non risolta giustifica l'esclusione della responsabilità aggravata per la parte soccombente.
  • Defensive practical guidance: documentare la separazione patrimoniale (contabilità separata del fondo), esibire gli atti formali di intestazione e gestione, dimostrare la mancata esistenza di elementi penalmente rilevanti per contrastare il raddoppio dei termini, e verificare se l'Amministrazione invoca un titolo autonomo di responsabilità prima di aggredire il patrimonio della SGR.

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