Sentenza del 29/05/2023 n. 14921 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'addizionale IRES introdotta dal D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 (incremento di 8,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2013 per enti creditizi, finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative). Denuncia incostituzionalità e contrasto con il diritto comunitario (aiuti di Stato) e con gli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost.; censura anche la motivazione della sentenza impugnata come contraddittoria e insufficiente; lamenta violazione di norme processuali (art. 38 D.P.R. n. 602/1973, art. 132 c.p.c., D.Lgs. 546/1992, art. 36).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sostanziali alla luce dei precedenti della Corte costituzionale (sent. n. 288/2019 e ord. n. 165/2021) che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2 del D.L. n. 133/2013, rilevando che la misura è temporanea, giustificata da ragioni di politica redistributiva/solidaristica e non costituisce arbitraria discriminazione. Sotto il profilo europeo, la Corte ha escluso l'esistenza di un aiuto di Stato ritenendo che la misura non costituisca un vantaggio selettivo rispetto a soggetti in una situazione giuridica e fattuale analoga e che lo Stato non abbia rinunciato a proprie risorse a favore di imprese non residenti. Non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Non si provvede sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; viene richiamato l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1 quater.
Norme richiamate
D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2
"in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del suddetto Testo Unico"
Norma che istituisce una sovraimposta temporanea e selettiva sull'IRES per specifici settori (banche, finanziarie, assicurazioni). La Corte ha ritenuto la misura giustificata per ragioni di politica redistributiva e temporaneità, non irragionevolmente discriminatoria.
L. 29 gennaio 2014, n. 5 (conversione D.L. 133/2013)
Legge di conversione che ha reso definitivo il contenuto del D.L. n. 133/2013; rilevante ai fini della valutazione di legittimità costituzionale e dell'applicabilità della disposizione contestata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 77
Disciplina l'aliquota IRES cui il D.L. ha aggiunto l'addizionale straordinaria; la norma è il parametro impositivo rispetto al quale si introduce la sovraimposta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo (prescrizioni in materia di rimborsi e procedura tributaria). La Corte non ha accolto la censura procedurale riferita a tale articolo.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 53, 77
Gli artt. 3 e 53 (uguaglianza e capacità contributiva) e l'art. 41 (iniziativa economica) sono stati invocati per contestare la disparità di trattamento; la Corte costituzionale, richiamata dalla sentenza, ha ritenuto che la differenziazione tariffaria in favore di una tassazione aggiuntiva per alcuni settori sia compatibile con tali principi se sorretta da ragioni non irragionevoli e da obiettivi solidaristici/redistributivi. L'art. 77 è citato quale norma che disciplina i decreti-legge impugnati.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107
"Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati..."
La Corte ha valutato la possibile riconducibilità della misura a un 'aiuto di Stato' e ha escluso tale qualifica ritenendo che non vi sia un vantaggio selettivo né una rinuncia di risorse statali a favore di imprese in situazione analoga all'interno dell'ordinamento nazionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale tributaria richiamata dalla ricorrente (prescrizioni sulla motivazione e motivi di impugnazione); la Corte ha ritenuto che le censure sulla motivazione fossero infondate o inammissibili.
Art. 360 c.p.c. (motivi di impugnazione)
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi denunciati e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte privi di fondamento.
Norma processuale sul contenuto della motivazione della sentenza; la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata ma la Corte ha ritenuto le motivazioni adeguate.
Corte costituzionale, sentenza n. 288 del 2019
Ritenuta decisiva: ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 2 del D.L. 133/2013, motivando che la misura, pur selettiva, era giustificata da adeguate ragioni di politica redistributiva e da contesto di temporaneità.
Corte costituzionale, ordinanza n. 165 del 2021
Ha richiamato la sentenza 288/2019 e ulteriormente chiarito che il legislatore può assumere l'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva; ribadito il margine di apprezzamento del legislatore.
Corte di Giustizia UE, causa C-169/08 (Germania/Commissione)
Citata in relazione alla nozione di aiuto di Stato e alla selettività delle misure fiscali; la giurisprudenza è stata utilizzata per escludere che la sovraimposta costituisca aiuto di Stato nel caso concreto.
Principio Cilfit (CGUE C-238/81)
Richiamato per spiegare quando il giudice nazionale è esonerato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale: se l'applicazione del diritto comunitario è chiara (acte clair). La Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi ragionevoli tali da imporre il rinvio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in ordine all'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Una sovraimposta temporanea e settoriale può essere compatibile con il principio di capacità contributiva e di uguaglianza se è giustificata da ragioni di politica economica/redistributiva e se non risulta irragionevolmente discriminatoria.
- Per valutare se una disposizione tributaria costituisce un 'aiuto di Stato' occorre accertare la presenza di un vantaggio selettivo rispetto a imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga nell'ordinamento nazionale; l'impossibilità pratica di riscuotere la stessa imposta da soggetti non residenti può escludere l'esistenza di una rinuncia di risorse statali.
- La giurisprudenza costituzionale e comunitaria offre un ampio margine di discrezionalità al legislatore in materia di politiche fiscali non armonizzate, ma il giudice valuta ragionevolezza, temporaneità e finalità solidaristiche/redistributive della misura.
- Il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto al rinvio pregiudiziale alla CGUE solo se la corretta applicazione del diritto dell'Unione non è evidentemente chiara (principio 'Cilfit'); se la soluzione è pacifica alla luce della giurisprudenza prevalente, il rinvio può essere evitato.
- In tema processuale, le censure di vizio motivazionale o di violazione formale devono essere fondate e dimostrate concretamente: la mera affermazione di motivazione insufficiente non è sempre idonea a ribaltare decisioni supportate da precedenti costituzionali o comunitari consolidati.
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