Sentenza del 29/05/2023 n. 14987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2006 che l'ASD avesse perseguito finalità di lucro e distribuito gli utili di gestione, violando l'art. 148, comma 8, lett. a) del TUIR, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali; analoghe contestazioni erano rivolte anche agli amministratori come percettori degli utili.
La decisione
CTP e CTR avevano respinto i ricorsi dell'Associazione e dei soci. La Corte di Cassazione ha però accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR carente e meramente apparente: il giudice d'appello non ha dato adeguata risposta e non si è confrontato con i fatti specifici posti a base dell'accertamento (in particolare i maggiori redditi accertati e la loro destinazione ai soci), limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla prevalenza dell'attività commerciale e sulla formale apparenza dell'associazionismo. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 73
Ricorda la categoria degli enti non societari soggetti a IRES e la distinzione tra enti commerciali e non commerciali, con conseguente regime fiscale differenziato.
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 148, comma 8, lett. a)
La norma vieta la distribuzione di utili di gestione incompatibile con la qualifica di ente non commerciale; la Corte rileva che l'Agenzia ha contestato la violazione di tale disposizione in relazione all'accertamento di maggior reddito e alla sua destinazione ai soci.
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 149
Stabilisce i parametri per la perdita della qualifica di ente non commerciale per prevalenza dell'attività commerciale; per le ASD la perdita del regime agevolato richiede generalmente una prevalenza protratta in più esercizi.
TUIR art. 148, comma 3
Prevede la 'decommercializzazione' per le ASD per determinate attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali a certe condizioni statutarie; la Corte sottolinea l'esistenza di requisiti statutari e di effettività dell'attività associativa.
D.Lgs. 546/1992, art. 1
Richiama il principio che nel processo tributario valgono, in quanto compatibili, le norme del codice di rito; la Corte applica il principio che la carenza della motivazione determina la nullità della sentenza quando impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.
Costituzione, art. 111
Impone un 'minimo costituzionale' di motivazione; la Corte lo utilizza per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza di merito (mancanza, apparente, contraddittorietà o incomprensibilità).
Codice di procedura civile, art. 132 (richiamato)
La carenza o inidoneità della motivazione può integrare i profili di nullità previsti ai fini del sindacato di legittimità.
D.Lgs. 546/1992, art. 36 e art. 58 (richiami processuali)
Norme del procedimento tributario richiamate nei motivi di ricorso; la Corte, tuttavia, accoglie il ricorso per carenza motivazionale sulla base dei principi generali di motivazione e rinvia la causa.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve rispondere espressamente e in modo motivato alle specifiche contestazioni dell'Amministrazione sui fatti posti a base dell'accertamento (es. maggior reddito accertato e destinazione degli avanzi ai soci); la mera affermazione apodittica non è sufficiente.
- La validità della qualifica di ente non commerciale e la qualificazione fiscale delle singole attività sono questioni distinte: l'Agenzia può non contestare formalmente la qualifica dell'ente ma comunque disconoscere il regime agevolato sulla base di violazioni specifiche (es. distribuzione di utili).
- Per le ASD la perdita delle agevolazioni per prevalenza di attività commerciale richiede normalmente la verifica di una prevalenza protratta su più esercizi (significativo lasso temporale), non la sola evidenza di attività commerciale in un singolo periodo senza adeguata dimostrazione.
- La distribuzione di avanzi di gestione o la destinazione dei maggiori ricavi ai soci/amministratori può integrare una violazione dell'art.148, comma 8, TUIR e comportare la perdita delle agevolazioni e la tassazione, purché ciò sia provato e motivatamente accertato.
- In sede di controllo tributario e di giudizio, la motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico: la sua carenza può determinare la cassazione per vizio di motivazione anche se la decisione è sostanzialmente basata su valutazioni di fatto.
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