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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 260 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Catasto - Art. 2, c. 4, DL 262/2006 - criteri di classamento di immobili atti a produrre reddito proprio - finalità istituzionale dell'ente proprietario - irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del classamento catastale relativo alle vasche di depurazione in None (TO), rettificate dall'Agenzia da categoria E/3 (costruzioni per speciali esigenze pubbliche) a D/7 (fabbricati per speciali esigenze di un'attività industriale). L'Ufficio contestava che il bene, per le sue caratteristiche oggettive e la natura economica dell'attività di gestione del servizio idrico, fosse suscettibile di attività imprenditoriale e quindi appartenente al gruppo D. La società resistente sosteneva che si trattasse di opera pubblica/demaniale, priva di autonomia funzionale e reddituale, finalizzata a servizio pubblico, da classificare nel gruppo E.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, aderendo al principio consolidato dalla Corte di Cassazione (tra cui ordinanza n. 3921/2022 e precedenti) secondo cui gli impianti di depurazione collegati alla gestione del servizio idrico, avendo natura economica e potenzialità imprenditoriali, non rientrano automaticamente nelle categorie E ma possono essere inquadrati nel gruppo D, e nel caso specifico nella categoria D/7. La sentenza di primo grado favorevole alla S. è stata quindi ribaltata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - art. 2, comma 40

    «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».

    La norma delimita l'ambito delle categorie E escludendo porzioni con autonomia funzionale/reddituale di natura commerciale o industriale; utile per verificare se parti di impianti pubblici possano essere escluse dal gruppo E.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 143

    «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ... e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

    Richiama la demanialità di alcune infrastrutture idriche, argomento usato per sostenere l'incommerciabilità (categoria E) ma non decisivo ove l'attività abbia natura economica e le strutture presentino autonomia funzionale/reddituale.

  • D.Lgs. n. 546/1992 - art. 15

    richiamata in ordine a spese di giudizio

    Norma procedurale sulle spese di giudizio citata come riferimento per la domanda di liquidazione delle spese.

  • Circolari e prassi dell'Agenzia (es. Circolare n.4 del 16/05/2006; Circolare n.4 del 13/04/2007; Circolare 2/E dell'1/2/2016; Prontuario dei valori unitari 2016)

    citazioni e riferimenti alla prassi dell'Agenzia relativi al classamento di impianti

    Documenti di prassi utilizzati dalle parti per sostenere entrambe le tesi: alcune circolari e prontuari indicano che depuratori possono rientrare nel gruppo D se funzionali a processi industriali; altri documenti (o interpretazioni) li inserivano tra le opere a servizio pubblico del gruppo E a determinate condizioni.

  • Legge Galli n. 36/1994

    richiamata nella motivazione come normativa sul servizio idrico integrato

    Richiama il quadro normativo che riconosce il servizio idrico come servizio di interesse generale, utile per discutere la natura pubblicistica/privatistica della gestione.

  • Corte di Cassazione - ord. n. 3921/2022

    principio di diritto richiamato: gli impianti di depurazione collegati alla gestione del servizio idrico, avendo natura economica, rientrano nel gruppo D e non nella categoria E

    Giurisprudenza chiave che il giudice d'appello ha seguito: la destinazione a servizio pubblico non è di per sé incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività; pertanto i depuratori possono essere classificati D/7.

  • Altri precedenti della Cassazione richiamati (es. n. 2247/2021, n. 12741/2018, n. 17022/2020, n. 8326/2022)

    diversi arresti giurisprudenziali sul tema del classamento di impianti pubblici o a partecipazione pubblica

    Convergenza recente della giurisprudenza sulla necessità di valutare la natura economica dell'attività e le caratteristiche oggettive dell'immobile, orientando verso il gruppo D quando sussistono requisiti di attività economica/imprenditoriale.

Massime di principio

  • Il classamento catastale si fonda principalmente sulle caratteristiche oggettive dell'immobile (tipologia, funzione, idoneità ad attività produttive) e sulla sua autonomia funzionale e reddituale; la natura giuridica del proprietario (pubblico o privato) non è decisiva.
  • La destinazione a servizio pubblico non esclude automaticamente la classificazione nel gruppo D: se la gestione del servizio ha natura economica e l'impianto è suscettibile di processo produttivo o copertura dei costi con ricavi (anche tramite tariffe), è plausibile il classamento in D (es. D/7 per depuratori).
  • Gli immobili che risultano meramente accessori, privi di autonomia funzionale e reddituale, posti a 'comune servizio della collettività' e sostanzialmente incommerciabili, tendono ad essere inquadrati nelle categorie del gruppo E.
  • La normativa (es. art. 2 l. 262/2006) impedisce di includere nelle categorie E porzioni con autonomia reddituale/commerciale: valutare sempre autonomia funzionale e reddituale delle parti dell'impianto.
  • In contenziosi simili è importante documentare tecnicamente: funzione concreta dell'opera, autonomia gestionale e reddituale, modalità di determinazione delle tariffe, regime di demanialità, e eventuali atti DOCFA o perizia estimativa che dimostrino le caratteristiche oggettive del bene.
  • Seguire l'evoluzione giurisprudenziale: orientamenti recenti della Cassazione tendono a privilegiare la valutazione economica dell'attività di gestione dei servizi (anche se pubblici) nel determinare il classamento.

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