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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 14988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una sentenza regionale (CTR Toscana) che aveva confermato l'esistenza del presupposto impositivo previsto dalla L. n. 281/1970 e L.R. n. 2/1971 relativamente all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2006; la società aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi (tra cui violazioni di norme processuali del D.Lgs. n. 546/1992 e del codice di procedura civile, omissioni di pronuncia e censure relative all'interpretazione delle norme tributarie e degli indirizzi ministeriali).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato estinto per rinuncia regolarmente notificata e accettata dalla controricorrente; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate su conforme richiesta delle parti. La Corte ha inoltre rilevato che non si applica il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (contributo unificato aggiuntivo) nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Decisione presa il 20/04/2023, depositata in cancelleria il 29/05/2023.

Norme richiamate

  • L. n. 281 del 1970

    Norma che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime; la CTR ha ritenuto configurati i presupposti d'imposta per il caso concreto.

  • L.R. n. 2 del 1971 (Toscana)

    Norma regionale di recepimento dell'imposta; richiamata per affermare la rilevanza dell'imposta in ambito regionale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 e art. 61

    Richiamato nei motivi di cassazione come riferimento alle norme processuali sulla decisione di merito e sulla regolazione del processo fiscale; questioni non decise nel merito a causa della rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 e n. 5

    Richiamato per le dedotte violazioni di diritto e vizio di motivazione/petizione di nullità; le censure rilevate nel ricorso non sono state esaminate in virtù dell'estinzione per rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 156

    Invocate per contestare omissioni di pronuncia e supposte contraddizioni tra dispositivo e motivazione; non decise a seguito dell'estinzione del ricorso.

  • L.R. n. 85 del 1995, articolo unico

    Richiamata tra le norme regionali di riferimento nella contestazione dell'assoggettamento all'imposta; questioni non definite per via dell'estinzione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Interpretato dalla Corte come non applicabile nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione; la sanzione/contributo aggiuntivo si applica solo in caso di rigetto dell'impugnazione o sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non in caso di rinuncia accettata.

  • Costituzione, artt. 3, 23, 53

    Citate nei motivi del ricorrente in relazione a profili di legittimità costituzionale della disciplina impositiva; tali profili non sono stati esaminati per effetto della rinuncia.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Cass. Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175)

    Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva circa l'applicabilità dell'art. 13 DPR 115/2002 ai casi di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia formale, regolarmente notificata e accettata dalla controparte, estingue il processo in cassazione senza che la Corte entri nel merito delle questioni dedotte; la statuizione impugnata rimane efficace.
  • In caso di rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se vi è consenso delle parti o richiesta concorde; diversamente, le spese seguono le regole ordinarie.
  • Il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (contributo unificato aggiuntivo a carico del soccombente) non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione: l'istituto è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • La rinuncia evita un giudizio di merito in Cassazione; chi valuta la rinuncia dovrebbe considerare che i profili giuridici e costituzionali rimangono non esaminati e non producono precedenti favorevoli per il rinunciante.
  • Quando l'appello di merito ha già dato ragione all'ente pubblico, la rinuncia del privato alla cassazione consolida la posizione dell'ente stesso senza che sia necessaria pronuncia di legittimità.
  • Per avere effetto estintivo è opportuno che la rinuncia sia formalmente corretta, notificata alla controparte e accettata: in mancanza di accettazione l'iter può proseguire.

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