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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 14999 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva impugnato davanti alla CTR la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi delle società contro avvisi di accertamento relativi a IVA e costi non deducibili. La CTR dichiarò inammissibile l'appello dell'Agenzia perché non era stata depositata la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto d'appello, ritenendo che il termine per la costituzione decorresse dalla spedizione e non dalla ricezione. L'Agenzia in Cassazione ha censurato tale decisione deducendo che la prova della tempestività poteva risultare dall'avviso di ricevimento integralmente timbrato/stampigliato dall'ufficio postale e da altri elementi di prova sulla costituzione in termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione e, sul merito, ha affermato che in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine per la costituzione/appello, se la notifica avviene tramite servizio postale universale, decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario. Ha inoltre stabilito che l'avviso di ricevimento che riporta la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale, con asseverazione della data di spedizione, è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione come prova della tempestività. Nel caso concreto gli avvisi di ricevimento riportavano la stampigliatura con data di ricezione (6.5.2013) e quindi l'appello e la costituzione erano tempestivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Riferito in relazione alla disciplina degli appelli nel processo tributario: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse applicato erroneamente la norma interpretando il decorso del termine in modo da escludere la prova tramite avviso di ricevimento timbrato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1

    Richiamato congiuntamente all'art. 53 per le questioni di notifica e termini nel processo tributario; la Corte ne ha valutato l'applicazione alla luce della giurisprudenza sul decorso del termine dalla ricezione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norma invocata per il vizio di motivazione/errata applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla errata interpretazione del termine e della prova di tempestività.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4

    Richiamato in relazione al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato un criterio non eccessivamente formalistico purché il contenuto e gli atti richiamati siano identificabili e riassunti.

  • art. 372 c.p.c.

    Esaminata in relazione al divieto di produrre in cassazione atti nuovi: la Corte ha ammesso, in via interpretativa, la produzione di certificazioni di cancelleria utili a dimostrare nullità o vizi del procedimento che incidono sulla decisione impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine di impugnazione (sei mesi) applicabile nella specie; la Corte ha verificato che l'appello era stato spedito e ricevuto nei termini.

  • art. 155 c.p.c., comma 4

    Richiamato per il computo dei termini quando la scadenza cade in giorno festivo (la Corte ha osservato che la data rilevante cadeva di domenica e quindi non ostava alla tempestività).

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato nel contesto dell'onere di deposito degli atti richiamati nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione e la localizzazione degli atti nei fascicoli di merito possano soddisfare il requisito di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la notifica è effettuata tramite servizio postale universale, il termine per costituirsi/impugnare decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario (non dalla sola data di spedizione).
  • L'avviso di ricevimento che riporta la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale e assevera la data di spedizione è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione come prova della tempestività della notifica.
  • Se l'avviso di ricevimento riporta solo una data manoscritta, tale indicazione può non essere sufficiente: è necessario che la data di spedizione/recezione sia certificata dall'ufficio postale o provata con altri elementi idonei.
  • Certificazioni di cancelleria o altri documenti 'postumi' possono essere ammessi in Cassazione quando servono a dimostrare nullità o vizi del procedimento che incidono direttamente sulla decisione impugnata.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorrente indichi e localizzi negli atti di merito i documenti e i passaggi essenziali sui quali fonda le proprie censure.
  • Il giudice del rinvio (CTR in diversa composizione) dovrà riesaminare anche le questioni di merito non risolte, avendo la Corte di Cassazione cassato la decisione per le ragioni indicate.

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