Sentenza del 29/05/2023 n. 15001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana per il mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime relativa all'anno 2007 (imposta prevista dalla L. n. 281/1970 e istituita in Toscana con L.R. n. 2/1971). In primo grado la CTP di Firenze aveva deciso a favore della società; la Regione aveva proposto appello alla CTR Toscana che aveva riformato la sentenza accogliendo l'appello regionale. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi (tra cui violazioni di norme procedurali e sostanziali, omissioni di pronuncia e questioni interpretative di norme regionali e nazionali).
La decisione
Il ricorso per cassazione, proposto dalla società, è stato regolarmente e incondizionatamente rinunciato con atto notificato il 7 aprile 2011 e la rinuncia è stata formalmente accettata il 11 aprile 2023. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente; ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha rilevato che non si applica l'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia, essendo tale misura riservata ai casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. n. 281/1970
Norma istitutiva dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime richiamata come titolo normativo della pretese impositiva regionale.
L.R. n. 2/1971 (Toscana)
Norma regionale che ha introdotto e disciplinato l'imposta sul territorio toscano; la legittimità dell'azione impositiva regionale è stata ritenuta conforme al quadro normativo richiamato dalla CTR.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 e art. 61
Richiamato nei motivi di ricorso come base procedurale; i vizî dedotti sotto tali profili sono stati elencati dal ricorrente come punti di censura in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello; questione prospettata ma non decisa nel merito, dato che il ricorso è stato rinunciato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha affermato che la sanzione (obbligo di versare un importo aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente) non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura è di stretta interpretazione.
D.L. n. 400/1993 conv. con L. n. 494/1993
Norme richiamate dal ricorrente per contestare profili di illegittimità/invalidità della pretesa regionale; anche tali questioni non sono state esaminate nel merito a causa della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo e impedisce che la Corte di legittimità si pronunci nel merito: le questioni dedotte nel ricorso restano quindi senza decisione definitiva.
- In caso di rinuncia concordata e accettata dalla controparte le spese possono essere compensate; le parti possono ottenere la compensazione totale se così concordano o se il giudice lo ritiene equo.
- L'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 si applica, secondo la giurisprudenza, solo nei casi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia volontaria: la norma è di stretta interpretazione.
- Se si decide per la rinuncia al ricorso è importante verificarne le conseguenze processuali e patrimoniali (es. eventuali contributi unificati o spese) e ottenere l'accettazione formale della controparte per chiudere il procedimento senza contenzioso sui costi.
- Quando la controversia riguarda la legittimità di pretese impositive di enti pubblici locali, la rinuncia dell'interessato impedisce di ottenere un pronunciamento di principio che potrebbe essere utile per casi analoghi; valutare quindi l'opportunità di proseguire il giudizio se l'obiettivo è chiarire la disciplina applicabile.
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