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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 15001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana per il mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime relativa all'anno 2007 (imposta prevista dalla L. n. 281/1970 e istituita in Toscana con L.R. n. 2/1971). In primo grado la CTP di Firenze aveva deciso a favore della società; la Regione aveva proposto appello alla CTR Toscana che aveva riformato la sentenza accogliendo l'appello regionale. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi (tra cui violazioni di norme procedurali e sostanziali, omissioni di pronuncia e questioni interpretative di norme regionali e nazionali).

La decisione

Il ricorso per cassazione, proposto dalla società, è stato regolarmente e incondizionatamente rinunciato con atto notificato il 7 aprile 2011 e la rinuncia è stata formalmente accettata il 11 aprile 2023. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente; ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha rilevato che non si applica l'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia, essendo tale misura riservata ai casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • L. n. 281/1970

    Norma istitutiva dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime richiamata come titolo normativo della pretese impositiva regionale.

  • L.R. n. 2/1971 (Toscana)

    Norma regionale che ha introdotto e disciplinato l'imposta sul territorio toscano; la legittimità dell'azione impositiva regionale è stata ritenuta conforme al quadro normativo richiamato dalla CTR.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 e art. 61

    Richiamato nei motivi di ricorso come base procedurale; i vizî dedotti sotto tali profili sono stati elencati dal ricorrente come punti di censura in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello; questione prospettata ma non decisa nel merito, dato che il ricorso è stato rinunciato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha affermato che la sanzione (obbligo di versare un importo aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente) non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura è di stretta interpretazione.

  • D.L. n. 400/1993 conv. con L. n. 494/1993

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare profili di illegittimità/invalidità della pretesa regionale; anche tali questioni non sono state esaminate nel merito a causa della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo e impedisce che la Corte di legittimità si pronunci nel merito: le questioni dedotte nel ricorso restano quindi senza decisione definitiva.
  • In caso di rinuncia concordata e accettata dalla controparte le spese possono essere compensate; le parti possono ottenere la compensazione totale se così concordano o se il giudice lo ritiene equo.
  • L'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 si applica, secondo la giurisprudenza, solo nei casi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia volontaria: la norma è di stretta interpretazione.
  • Se si decide per la rinuncia al ricorso è importante verificarne le conseguenze processuali e patrimoniali (es. eventuali contributi unificati o spese) e ottenere l'accettazione formale della controparte per chiudere il procedimento senza contenzioso sui costi.
  • Quando la controversia riguarda la legittimità di pretese impositive di enti pubblici locali, la rinuncia dell'interessato impedisce di ottenere un pronunciamento di principio che potrebbe essere utile per casi analoghi; valutare quindi l'opportunità di proseguire il giudizio se l'obiettivo è chiarire la disciplina applicabile.

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