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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23912/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce da cinque intimazioni di pagamento emesse in relazione a cinque cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e altri tributi/diritti annuali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la CTR aveva confermato l’annullamento delle intimazioni ritenendo: inesistente la notifica di una cartella perché eseguita a mezzo posta privata; inesistente la notifica di un’altra cartella per mancata produzione della relata recante il numero identificativo; prescritti, per le altre cartelle regolarmente notificate, i crediti in base al termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo la validità della notifica della prima cartella presso la sede della società a mani di persona addetta alla ricezione, senza necessità di raccomandata informativa; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 4 d.lgs. 261/1999, perché la CTR non avrebbe considerato la raccomandata diretta del 28.1.2009 con l’indicazione del numero della cartella; 3) violazione dell’art. 2946 c.c., perché i crediti tributari erariali non sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale ma decennale; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la notifica della cartella eseguita presso la sede della società a mani di persona presente e qualificatasi addetta alla ricezione degli atti, senza bisogno di raccomandata informativa; ha ritenuto decisivo il documento relativo alla raccomandata diretta del 28.1.2009 per la seconda cartella; e ha affermato che, per i crediti erariali IRPEF/IRES/IVA e analoghi, in difetto di diversa previsione, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale. La questione delle spese è stata assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Per la notifica alle società rileva la consegna presso la sede a persona incaricata della ricezione o addetta alla sede; se la consegna avviene in tali forme, la notifica si presume conosciuta dal destinatario senza necessità di raccomandata informativa.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come disciplina degli atti della riscossione e della notifica delle cartelle presupposte alle intimazioni.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la prova del perfezionamento si desume dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata.

  • art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    Richiamato con riguardo al servizio postale utilizzabile per la notifica diretta della cartella.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti erariali privi di diversa disciplina speciale opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Non applicabile ai crediti erariali in questione, perché l’obbligazione tributaria annuale non ha natura di prestazione periodica in senso civilistico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito della specialità come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura deve essere speciale e congiunta al ricorso, con conferimento successivo alla sentenza impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per l’inammissibilità della memoria tardiva della controricorrente e per la costituzione dell’ente con difensore privo di valida procura speciale.

  • art. 110 c.p.c.

    Escluso come schema di successione nel processo per il subentro dell’ente della riscossione.

  • art. 111 c.p.c.

    Il subentro dell’ente estinto è qualificato come successione nei rapporti controversi, non interruzione del processo.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La difesa tramite avvocato del libero foro richiede, nei casi previsti, apposita motivata delibera; in difetto il mandato è nullo.

  • art. 1, comma 5, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Richiamato per il regime organizzativo e difensivo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • art. 1, commi 5 e 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Richiamati per i criteri generali che legittimano il ricorso ad avvocati del libero foro.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 46

    La scadenza del termine per opporsi alla cartella non comporta conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 2953 c.c.

    Si applica solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi, non alla cartella di pagamento, che è atto amministrativo.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Conversione del d.l. n. 193/2016, nel quadro del subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Istituzione/subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel sistema della riscossione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Citato nelle spese solo indirettamente nel corpo della decisione non risultando centrale dal testo fornito.

Massime di principio

  • Nella notifica di atti tributari a società, la consegna presso la sede sociale a persona presente e qualificatasi addetta alla ricezione degli atti integra una valida notifica ex art. 145 c.p.c., con presunzione di conoscenza dell’atto; l’ente destinatario può vincerla solo provando che il consegnatario era del tutto estraneo alla sede o alla ricezione.
  • Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. 602/1973, la prova del perfezionamento è data dall’avviso di ricevimento e non è necessaria una relata di notifica; il giudice di merito deve esaminare tale documento se decisivo.
  • Per i crediti tributari erariali, in mancanza di una specifica previsione di legge, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; non si applica il quinquennio dell’art. 2948, n. 4, c.c. solo perché il tributo ha cadenza annuale.
  • La scadenza del termine per opporsi alla cartella determina solo l’irretrattabilità del credito e non la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specialità della procura è rispettato quando la procura sia congiunta al ricorso, conferita dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso; non è richiesta la contestualità assoluta del conferimento.
  • L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice omissione di singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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