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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16662/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Cinque contribuenti avevano chiesto al comune il rimborso di somme versate a titolo di ICI, assumendo che l'imposta non fosse dovuta sulle aree di loro proprietà o usufrutto e che il valore attribuito ai terreni dalla delibera comunale fosse solo presuntivo. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello limitatamente a un'annualità, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi sostanzialmente sovrapponibili: hanno denunciato la violazione degli artt. 5 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il contribuente può sempre chiedere il rimborso di somme non dovute entro cinque anni dal versamento o dal momento in cui il diritto alla restituzione sia stato accertato, senza necessità di una denuncia di variazione, essendo sufficiente dimostrare l'inadeguatezza dei valori fissati dal comune; secondo i ricorrenti, tale prova era stata fornita mediante perizia che escludeva l'utilizzabilità edificatoria delle aree. Il comune ha resistito eccependo anzitutto la tardività del ricorso e, in subordine, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure, richiamando la disciplina sui valori predeterminati dall'ente e il mancato disconoscimento con apposita denuncia rettificativa o integrativa.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del comune, rilevando che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come computato tenendo conto della sospensione feriale; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i motivi relativi al rimborso ICI. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel computo del termine semestrale per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. si applica la computazione civile "ex nominatione dierum": il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale, senza considerare il numero effettivo dei giorni del periodo.
  • Quando il termine di decadenza dall'impugnazione interseca la sospensione feriale, ai sei mesi dell'art. 327 c.p.c. vanno aggiunti i giorni di sospensione feriale previsti dalla legge, computati secondo il medesimo criterio civilistico.
  • La riduzione della sospensione feriale a 31 giorni si applica alle impugnazioni avverso decisioni pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di decadenza, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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