Cassazione Civile, Ordinanza n. 16662/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Cinque contribuenti avevano chiesto al comune il rimborso di somme versate a titolo di ICI, assumendo che l'imposta non fosse dovuta sulle aree di loro proprietà o usufrutto e che il valore attribuito ai terreni dalla delibera comunale fosse solo presuntivo. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello limitatamente a un'annualità, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi sostanzialmente sovrapponibili: hanno denunciato la violazione degli artt. 5 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il contribuente può sempre chiedere il rimborso di somme non dovute entro cinque anni dal versamento o dal momento in cui il diritto alla restituzione sia stato accertato, senza necessità di una denuncia di variazione, essendo sufficiente dimostrare l'inadeguatezza dei valori fissati dal comune; secondo i ricorrenti, tale prova era stata fornita mediante perizia che escludeva l'utilizzabilità edificatoria delle aree. Il comune ha resistito eccependo anzitutto la tardività del ricorso e, in subordine, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure, richiamando la disciplina sui valori predeterminati dall'ente e il mancato disconoscimento con apposita denuncia rettificativa o integrativa.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del comune, rilevando che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come computato tenendo conto della sospensione feriale; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i motivi relativi al rimborso ICI. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto al rimborso dell'ICI asseritamente non dovuta.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il rimborso dell'imposta indebitamente versata è azionabile entro cinque anni senza denuncia di variazione.
art. 59, lett. g, d.lgs. n. 446 del 1997
È richiamato dal comune a sostegno della disciplina dei valori predeterminati dall'ente locale per la determinazione dell'imponibile.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato dal comune per affermare che il valore dichiarato dal contribuente non può essere superato se non mediante apposita denuncia rettificativa o integrativa.
Termine di decadenza dall'impugnazione applicato dalla Corte per dichiarare tardivo il ricorso.
È richiamato nel computo dei termini processuali mensili o annuali secondo il criterio della computazione civile.
È richiamato, insieme all'art. 155 c.p.c., per il criterio di calcolo dei termini a mesi o anni.
art. 1, comma 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
È richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014
È richiamato solo per precisare che la riduzione della sospensione feriale a 31 giorni si applica alle impugnazioni di decisioni pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel computo del termine semestrale per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. si applica la computazione civile "ex nominatione dierum": il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale, senza considerare il numero effettivo dei giorni del periodo.
- Quando il termine di decadenza dall'impugnazione interseca la sospensione feriale, ai sei mesi dell'art. 327 c.p.c. vanno aggiunti i giorni di sospensione feriale previsti dalla legge, computati secondo il medesimo criterio civilistico.
- La riduzione della sospensione feriale a 31 giorni si applica alle impugnazioni avverso decisioni pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di decadenza, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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