Cassazione Civile, Ordinanza n. 26176/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Lo studio legale associato aveva impugnato in appello due cartelle di pagamento emesse per maggiore IVA relativa agli anni 2014 e 2017. La doglianza principale riguardava l'asserita inesistenza delle notifiche delle cartelle, perché eseguite tramite corriere privato Nexive anziché tramite Poste Italiane, con conseguente insanabilità del vizio. Dopo il rigetto in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi prevista dalla l. n. 197 del 2022. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia e la disciplina della definizione agevolata, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia depositata dal ricorrente a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi. Ha compensato le spese e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità originaria del ricorso e non è estensibile in via analogica. Il procedimento si è pertanto estinto per effetto della rinuncia, con stabilizzazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa
la parte intimata può costituirsi tardivamente ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione
art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
la Corte richiama la base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
come modificato dall' art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023
la disciplina della definizione agevolata è richiamata nel testo come modificata dal successivo intervento normativo
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice ... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023
la Corte richiama la previsione che consente la sospensione del giudizio a seguito di richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
viene indicato il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato
il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, applicabile solo nei casi tipici previsti dalla norma
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012
la disposizione è richiamata quale fonte dell'introduzione del raddoppio del contributo unificato
Cass. n. 3794/1999
la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata
la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte
Cass. n. 10140/2020
La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione
la rinuncia, non avendo carattere accettizio, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venire meno l'interesse a resistere all'impugnazione
Cass. n. 19071/2018
non può essere applicata estensivamente o analogicamente
il raddoppio del contributo unificato non è suscettibile di applicazione analogica
Cass. n. 31732/2018
non può essere applicata estensivamente o analogicamente
il raddoppio del contributo unificato non è suscettibile di applicazione analogica
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente notificata e depositata, estingue il processo anche senza accettazione della controparte, non avendo natura di atto accettizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e rende improcedibile o inammissibile la prosecuzione dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti può giustificare la rinuncia al ricorso quando il contribuente aderisca alla procedura prevista dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi tipici espressamente previsti dalla legge, né in via analogica o estensiva.
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