Cassazione Civile, Ordinanza n. 14349/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l’atto di contestazione di sanzioni per mancata emissione di scontrini fiscali in occasione di una serata di ballo, accertamento effettuato a seguito di verifica della SIAE. Con l’unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la mancata emissione degli scontrini solo perché i clienti non avevano esibito il documento fiscale, non essendo però i consumatori obbligati a conservarlo. Invocava, a sostegno, l’art. 2697 c.c. e varie disposizioni tributarie sulla certificazione dei corrispettivi e sulla sanzione per mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza. Ha affermato che la soppressione della sanzione a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale non ha inciso sull’obbligo dell’esercente di emettere il documento fiscale. Il mancato possesso dello scontrino da parte del cliente non prova di per sé la mancata emissione, ma resta fermo l’onere del contribuente di offrire elementi idonei a dimostrare che le operazioni siano state correttamente documentate e contabilizzate. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato il PVC e la mancanza di prova circa l’emissione di titoli di accesso o biglietti gratuiti e circa la distinzione negli incassi tra soggetti entrati con o senza biglietto comprensivo di consumazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’onere di fornire elementi idonei a dimostrare la corretta documentazione e contabilizzazione delle operazioni resta in capo al contribuente/esercente, una volta contestata la mancata emissione dello scontrino.
art. 12 L. 30 dicembre 1991, n. 413
i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi, quando non è obbligatoria la fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
art. 1 L. 26 gennaio 1983, n. 18
richiamata come base normativa dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, quale strumento di certificazione dei corrispettivi.
art. 33, comma 10, D.L. n. 269/2003
la soppressione della sanzione per il destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale non modifica l’obbligo di emissione gravante sull’esercente.
art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997
la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, o l’emissione per importi inferiori al reale, è soggetta a specifica sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con minimo di 500 euro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La soppressione della sanzione a carico del cliente che non esibisca lo scontrino non elimina né attenua l’obbligo dell’esercente di emettere il documento fiscale.
- Il mancato possesso dello scontrino da parte del consumatore non costituisce, da solo, prova della mancata emissione; tuttavia, se l’amministrazione contesta l’irregolarità, il contribuente deve offrire elementi e documentazione idonei a dimostrare la regolare certificazione e contabilizzazione dei corrispettivi.
- In tema di sanzioni per omessa certificazione dei corrispettivi, la prova contraria non può risolversi nella mera contestazione del valore probatorio del mancato possesso del documento da parte del cliente, ma richiede riscontri positivi sulla correttezza delle operazioni registrate.
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