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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo passivo di un conto corrente, dopo il recesso dell'istituto dal rapporto di apertura di credito/contocorrente. La correntista ha proposto opposizione al decreto, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della forma convenzionale di comunicazione del recesso, perché il contratto prevedeva la raccomandata e la banca avrebbe consegnato la lettera brevi manu; inoltre ha lamentato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per mancanza dell'avviso di ricevimento; 2) illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché il recesso era stato determinato dalla sola notifica alla banca di un avviso ex art. 498 c.p.c. relativo a un pignoramento immobiliare per importo modesto, senza vera insolvenza; 3) erronea declaratoria di genericità e mancata prova delle contestazioni sugli interessi ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale e sulla commissione di massimo scoperto, nonché mancato ricorso a c.t.u. e a prova testimoniale; 4) erronea regolazione delle spese di lite, per mancata compensazione in primo e secondo grado. Ha inoltre reiterato una domanda risarcitoria e chiesto una c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché non riproduceva la clausola contrattuale sulla forma del recesso, e comunque infondato, poiché la consegna personale della lettera è stata considerata modalità equipollente e idonea a rendere recettizia la comunicazione; quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, ha osservato che l'opposizione tempestiva escludeva ogni utilità della doglianza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si confrontava solo in modo generico con un accertamento di fatto della corte territoriale, la quale aveva valorizzato la comunicazione del pignoramento come giusta causa del recesso; è stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 40 t.u.b. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto non contrastava la ratio decidendi sulla genericità delle allegazioni e sulla carenza di prova, mentre la richiesta di c.t.u. è stata considerata un tentativo esplorativo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la compensazione delle spese è affidata al potere discrezionale del giudice, con il solo limite di non addossarle alla parte totalmente vittoriosa. Le domande risarcitorie e la richiesta di c.t.u. sono state reputate inammissibili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1352 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della forma convenzionale del recesso; la Corte non ne fa applicazione decisiva, rilevando piuttosto la carenza di specificità della doglianza e comunque l'equipollenza della consegna a mano alla raccomandata pattuita.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione e sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte osserva che la tempestiva opposizione escludeva l'utilità della censura sulla notifica del decreto ingiuntivo.

  • art. 1335 c.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare che la consegna personale della lettera costituisce mezzo idoneo a portare la dichiarazione a conoscenza del destinatario, equipollente alla raccomandata postale.

  • art. 1833 c.c.

    richiamato per ribadire che, nel conto corrente a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso; la Corte lo utilizza per collocare il recesso bancario nel quadro della disciplina legale.

  • art. 1845 c.c.

    richiamato per affermare che la banca può recedere dall'apertura di credito prima della scadenza per giusta causa e, se il rapporto è a tempo indeterminato, con preavviso.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato in via argomentativa per sottolineare che la consegna a mani proprie è modalità pienamente satisfattiva di conoscenza dell'atto.

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato per chiarire che l'eventuale irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo può al più fondare l'opposizione tardiva, non essendo dedotta una simile evenienza.

  • art. 498 c.p.c.

    richiamato come fonte dell'avviso di pignoramento immobiliare ricevuto dalla banca, valorizzato dai giudici di merito quale circostanza idonea a integrare la giusta causa di recesso.

  • art. 40, comma 2, t.u.b.

    ritenuto inconferente perché non applicabile al caso concreto, che non riguardava una risoluzione per ritardato pagamento secondo la disciplina invocata.

  • artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della denuncia di violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non specificamente confutativa della motivazione di merito.

  • artt. 1283, 1816, 1833, 1842 e 1845 c.c.

    richiamati per contestare interessi, capitalizzazione e recesso bancario; la Corte ha rilevato che le allegazioni erano generiche e non supportate da prova specifica.

  • artt. 1283, 1422, 1816, 1842, 2697, 2729 c.c.

    richiamati per contestare la disciplina degli interessi e la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha confermato la declaratoria di genericità e carenza di prova delle deduzioni sulla debenza degli interessi e delle commissioni.

  • artt. 99 e 210 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di esibizione e di prova; la Corte non ha accolto le doglianze, ritenendo le richieste istruttorie superflue o esplorative.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in tema di spese di lite; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con il solo limite di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come vizio motivazionale dedotto in vari motivi; la Corte ha respinto le censure perché non specifiche e non idonee a scalfire le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura sulle spese di lite, atteso l'orientamento consolidato sulla discrezionalità del giudice nella compensazione.

  • art. 366 c.p.c.

    utilizzato come parametro di specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non riproducevano la clausola contrattuale o non si confrontavano con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: le censure generiche, meramente assertive o formulate per relationem sono inammissibili.
  • Quando si deduce la violazione di una clausola contrattuale che impone una forma convenzionale, il ricorrente deve riprodurre o indicare specificamente il contenuto della clausola; in difetto, il motivo difetta di specificità.
  • La consegna personale al destinatario di una comunicazione di recesso può costituire modalità idonea ed equipollente rispetto alla raccomandata prevista contrattualmente, purché sia certa la ricezione della dichiarazione.
  • Il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio: rileva la prova della conoscenza della dichiarazione da parte del cliente, non la mera forma esteriore usata per trasmetterla.
  • La giusta causa di recesso in materia bancaria è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non può essere rivalutata se la motivazione è congrua e non illogica.
  • La deduzione di interessi ultralegali, capitalizzazione e commissioni richiede allegazioni specifiche e riscontri probatori; contestazioni generiche non consentono l'accoglimento della domanda né impongono una c.t.u. esplorativa.
  • La c.t.u. non può essere utilizzata per supplire a carenze di allegazione e prova della parte onerata; il suo esperimento resta rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale è rimessa alla discrezionalità del giudice, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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