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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la successione testamentaria di un de cuius che aveva lasciato un testamento con cui, dopo avere menzionato una donazione fatta a uno dei figli, aveva disposto che il residuo patrimonio fosse attribuito ai tre figli in parti uguali e indivisamente. Nel corso della vita aveva inoltre effettuato più donazioni: alcune al figlio ricorrente, una alla resistente e una alla nipote, figlia del ricorrente. In primo grado il testamento e le donazioni erano stati in parte annullati per incapacità naturale; in appello, invece, era stata riconosciuta la validità del testamento e delle donazioni, era stata ritenuta abbandonata la domanda di riduzione, e la Corte d'appello aveva poi proceduto a ricostruire l'asse ereditario, a calcolare la disponibile e a effettuare operazioni di collazione e prelevamento. I ricorrenti censurano in cassazione soprattutto il modo in cui la Corte territoriale ha determinato la disponibile: lamentano che non siano state incluse nella riunione fittizia sia la donazione fatta alla nipote, sia le donazioni fatte al figlio dispensato da collazione. Sostengono che, ai sensi dell'art. 556 c.c., tutte le donazioni devono essere comprese nel calcolo della disponibile, anche se fatte a estranei o a donatari dispensati da collazione; inoltre contestano che l'eccedenza a carico del donatario dispensato sia stata calcolata in modo errato, espungendo dal conteggio proprio le donazioni che avrebbero dovuto essere considerate. I restanti motivi, diretti contro statuizioni della sentenza definitiva sulla divisione, restano travolti dall'eventuale correzione del calcolo preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La causa viene rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per rideterminare correttamente, alla luce del testamento e delle donazioni, la disponibile, le quote dei coeredi, le operazioni di collazione e i conseguenti prelevamenti, con nuova regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma in particolare che la riunione fittizia ex art. 556 c.c. è necessaria ogni volta occorra stabilire la disponibile, che vi confluiscono tutte le donazioni a chiunque fatte, e che la dispensa dalla collazione esonera dal conferimento ma non esclude la donazione dal calcolo della disponibile.

Norme richiamate

  • art. 556 c.c.

    riunione fittizia; calcolo della porzione disponibile

    La riunione fittizia è operazione necessaria non solo quando si agisce in riduzione, ma ogni volta che occorra determinare la disponibile; nel computo vanno incluse tutte le donazioni, a chiunque fatte, anche verso estranei e anche se il donatario è dispensato dalla collazione.

  • art. 537 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al calcolo delle quote di legittima e disponibile, ma senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel dispositivo.

  • art. 737 c.c.

    La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma opera solo nei limiti della disponibile; non comporta l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della disponibile.

  • art. 553 c.c.

    Richiamato per analogia nel ragionamento sul concorso tra legittimari e altri istituiti, ai fini della necessità della riunione fittizia.

  • art. 747 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina le regole di valutazione delle donazioni ai fini della riunione fittizia.

  • art. 748 c.c.

    Richiamato come norma che concorre alla determinazione del valore delle liberalità da riunire fittiziamente.

  • art. 749 c.c.

    Richiamato come norma sulle modalità di imputazione e valutazione delle liberalità nel calcolo dell'asse.

  • art. 750 c.c.

    Richiamato come norma applicabile alla stima dei beni donati nel complesso operazione di riunione fittizia.

  • art. 557 c.c.

    Richiamato incidentalmente per escludere che la domanda svolta equivalga a una riduzione vietata fuori dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • La riunione fittizia ex art. 556 c.c. costituisce un passaggio autonomo e necessario ogni volta che sia necessario stabilire la porzione disponibile, anche in assenza o al di fuori di una domanda di riduzione.
  • Nel calcolo della disponibile devono essere considerate tutte le donazioni compiute dal de cuius, senza distinzione tra donatari legittimari, coeredi o estranei.
  • La dispensa dalla collazione ha l'effetto di esonerare il donatario dal conferimento, ma non sottrae il bene donato al computo della riunione fittizia né lo rende immune da eventuale riduzione se lesivo della legittima.
  • Ai fini della collazione e di un eventuale obbligo di conferimento dell'eccedenza, occorre distinguere tra eccedenza rispetto alla quota ereditaria in sede di divisione e lesione della quota di riserva in sede di successione necessaria: i due piani non coincidono.
  • Quando un testatore abbia attribuito genericamente la disponibile a un coerede, il giudice deve ricostruire correttamente la massa ereditaria e il residuo disponibile prima di stabilire le quote effettive spettanti ai condividenti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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