Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa restitutoria di una somma di euro 90.000, asseritamente concessa in prestito per consentire l’apertura di un esercizio commerciale. Secondo il creditore, il rimborso doveva avvenire in sessanta rate con interessi al 3,6% annuo, e la madre della mutuataria avrebbe personalmente garantito la restituzione. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto provati sia il mutuo sia la garanzia personale, valorizzando il pagamento di un vaglia postale per importo corrispondente alla rata concordata e le dichiarazioni testimoniali, e aveva condannato le convenute in solido al pagamento del capitale residuo con interessi. Con il ricorso per cassazione le convenute hanno dedotto: violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ricostruito il rapporto in modo meramente "matematico"; violazione degli artt. 1353 e 2697 c.c. e omessa pronuncia per non avere esaminato la pretesa condizione sospensiva cui sarebbe stata subordinata la garanzia e il relativo limite quantitativo; violazione dell’art. 1957 c.c. per asserita decadenza del creditore dalla fideiussione; omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla conoscenza successiva del mutuo da parte della garante; violazione dell’art. 1284 c.c. per avere riconosciuto un tasso ultralegale del 3,6% in assenza di pattuizione scritta. La Corte di cassazione ha respinto i motivi dal primo al quinto e ha accolto solo il sesto, rilevando la nullità, per difetto di forma scritta, della pattuizione sugli interessi superiori al tasso legale; per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per il ricalcolo degli interessi e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo inammissibili o infondati i profili relativi alla ricostruzione del rapporto di mutuo, all’assunta garanzia fideiussoria, alla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c. e all’omesso esame di fatti istruttori. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale richiede la forma scritta ad substantiam e che, in mancanza, la clausola è nulla con sostituzione automatica del tasso legale. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi cassata nei limiti di tale accoglimento e la causa è stata rinviata alla stessa Corte in diversa composizione per rideterminare gli interessi dovuti e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il comportamento complessivo delle parti può costituire argomento di prova per interpretare il contratto, ma non per desumere la stessa conclusione o meno del contratto.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di condizione sospensiva dell’obbligazione di garanzia, ma la censura è stata respinta perché la Corte di merito aveva escluso in fatto la condizione.
Richiamato per contestare la prova del mutuo e della garanzia; la Corte ha ritenuto le censure in sostanza dirette al riesame del merito e degli esiti istruttori.
La doglianza di omessa pronuncia sulla condizione e sul limite della garanzia è stata respinta perché assorbita dalla valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello.
La deduzione di decadenza del creditore dalla garanzia è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione e non adeguatamente dedotta e localizzata nel giudizio di merito.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Il cattivo apprezzamento delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico decisivo è comunque stato esaminato.
Per gli interessi superiori al tasso legale è necessaria la forma scritta ad substantiam; in difetto la clausola è nulla e si applica il tasso legale.
Il principio di diritto può essere enunciato per relationem al precedente richiamato, in sede di cassazione con rinvio.
1° co. quater e 1° co. bis
Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in presenza di accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare in vizio di legittimità una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: l’omesso esame di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il comportamento complessivo delle parti può essere utilizzato come elemento interpretativo di un contratto già concluso, ma non come prova decisiva per affermare o negare in sé la conclusione del contratto.
- La questione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nella sentenza impugnata e se non è stata specificamente e autosufficientemente allegata come già proposta nel merito.
- La pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale richiede la forma scritta ad substantiam; in mancanza, la clausola è nulla e il tasso convenzionale è sostituito di diritto dal tasso legale.
- Quando il giudice di merito riconosca interessi ultralegali senza verificare la validità della relativa pattuizione scritta, la Corte di cassazione può rilevare la nullità della clausola e cassare con rinvio per il ricalcolo dovuto.
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