Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice principale e dal fideiussore contro l'istituto di credito, a seguito della quale il Tribunale ha accolto l'opposizione e, su domanda riconvenzionale della società correntista, ha condannato la banca a restituire il saldo positivo del conto corrente, ritenendo nulle le clausole sugli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e sulla capitalizzazione trimestrale. La Corte d'appello ha confermato la decisione, affermando: l'inammissibilità in appello del documento integrativo relativo agli interessi per difetto di causa non imputabile della tardiva produzione; l'onere, in caso di domanda di saldo e ripetizione dell'indebito, di produrre integralmente gli estratti conto a carico della banca per il principio di vicinanza della prova; la natura di fideiussione e non di garanzia autonoma della clausola sottoscritta dal garante, nonostante il pagamento a prima richiesta, perché il contratto prevedeva anche l'obbligo restitutorio in caso di invalidità dell'obbligazione garantita. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti in primo grado e/o acquisiti nel corso della c.t.u. erano ammissibili e indispensabili, oltre che rilevanti per la corretta ricostruzione contabile; 2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., contestando che l'onere di provare i movimenti e il saldo dovesse gravare solo sulla banca e non anche sul correntista che chiede la ripetizione dell'indebito; 3) violazione degli artt. 1362, 1367 e 1945 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la qualificazione del contratto come garanzia a prima richiesta, in contrasto con il tenore letterale della clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha chiarito che, nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile alla sentenza di primo grado pubblicata dopo l'11 settembre 2012, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; tuttavia ha anche affermato che la documentazione acquisita dal c.t.u. nel rispetto del contraddittorio, nell'ambito delle indagini contabili, può legittimamente entrare nel materiale probatorio utilizzabile dal giudice del merito, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite nel 2022. Quanto alla fideiussione, la Corte ha ribadito che la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è di regola incompatibile con il modello fideiussorio e conduce alla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo una evidente discrasia con l'intero contenuto della convenzione, che nel caso non è stata dimostrata dalla sola previsione dell'obbligo restitutorio in ipotesi di invalidità del rapporto principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame degli elementi probatori e liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
"causa non imputabile"; "indispensabili ai fini della decisione"
La disciplina applicabile ai documenti nuovi in appello dipende dal regime temporale vigente al momento dell'impugnazione; per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non basta l'indispensabilità del documento, ma occorre provare di non averlo potuto produrre prima per causa non imputabile.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla ripetizione dell'indebito, ma la relativa censura viene assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
È richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere probatorio nei giudizi di conto corrente; la questione è dichiarata assorbita.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il diritto di difesa quale fondamento della possibilità, nei limiti del contraddittorio, di utilizzare documenti acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato insieme all'art. 24 Cost. per valorizzare il giusto processo e la decisione di merito il più possibile giusta.
art. 6 CEDU
È richiamato come parametro convenzionale coerente con l'ampia tutela del contraddittorio e del diritto di difesa nel processo civile.
Nell'ambito dell'esame contabile, il consulente può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche relativi ai fatti principali dedotti dalle parti.
È richiamato come esempio di poteri officiosi del giudice cui si ricorre quando le parti hanno esaurito le loro facoltà probatorie.
È richiamato come esempio di poteri officiosi del giudice in funzione dell'accertamento della verità processuale.
È richiamato come norma collegata ai poteri officiosi di acquisizione documentale.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla qualificazione del contratto e sull'interpretazione della clausola di garanzia secondo il tenore letterale.
È richiamato nel motivo di ricorso come regola interpretativa invocata per sostenere la lettura della clausola come garanzia autonoma.
È richiamato nel motivo di ricorso per contrastare la qualificazione della garanzia come fideiussione accessoria.
È richiamato in relazione al principio di specificità del ricorso per cassazione, con riferimento alla trascrizione della clausola contrattuale.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, i nuovi documenti in appello sono ammissibili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; il criterio dell'indispensabilità non è più sufficiente.
- Nel giudizio contabile, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio, anche documenti necessari alla risposta ai quesiti e all'accertamento dei fatti principali, e tali documenti possono essere utilizzati dal giudice di merito.
- In una controversia sul saldo di conto corrente e sulla ripetizione dell'indebito, la disciplina dell'onere probatorio va valutata anche alla luce della documentazione effettivamente disponibile e della documentazione acquisita in consulenza, non potendosi escludere aprioristicamente l'utilizzabilità degli atti prodotti nel corso della c.t.u.
- La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' è normalmente incompatibile con la fideiussione tipica e orienta verso la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo che l'intero regolamento contrattuale mostri una evidente e concreta incompatibilità con tale qualificazione.
- La sola previsione dell'obbligo restitutorio del garante in caso di invalidità dell'obbligazione principale non è, di per sé, sufficiente a escludere la natura autonoma della garanzia se il testo contrattuale contiene una clausola univoca di immediata esigibilità senza eccezioni.
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