Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo negativo di un conto corrente affidato, dopo il recesso della banca dall’apertura di credito. La titolare dell’impresa individuale debitrice e i fideiussori proponevano opposizione, contestando: la legittimità del recesso anticipato; la prova del credito; la validità e determinatezza delle clausole sugli interessi, sulla capitalizzazione trimestrale, sul corrispettivo sul fido e sulla commissione di istruttoria veloce; l’asserito superamento della soglia usuraria; la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria; nonché la validità ed efficacia del contratto di fideiussione, anche per pretesa violazione delle norme del t.u.b. e per mancata informazione periodica ai garanti. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo anzitutto l’illegittimità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello e, poi, varie violazioni di legge in punto di credito bancario, recesso, interessi, usura, trasparenza, fideiussione e mancata ammissione di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 348-bis c.p.c. rilevando la totale inidoneità e genericità dei motivi di appello. Ha poi dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, osservando che, a seguito dell’inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è ammissibile solo se il ricorrente indica espressamente che le questioni sono state devolute in appello e specifica i relativi motivi; nel caso concreto tale indicazione mancava del tutto, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dell’assenza di giudicato interno sulle questioni dedotte. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità dell’appello quando non vi sono ragionevoli probabilità di accoglimento; nel caso concreto la Corte d’appello vi ha fatto corretta applicazione in presenza di motivi generici e inconcludenti.
in caso di appello dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è soggetto a requisiti speciali di ammissibilità, tra cui l’esposizione dei motivi di appello e del contenuto dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
impone l’indicazione, nel ricorso per cassazione, degli elementi necessari a individuare l’oggetto della censura; qui richiede la specifica esposizione dei motivi di appello per verificare l’assenza di giudicato interno.
richiamato insieme all’art. 346 c.p.c. per affermare che, dopo l’inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione non può superare i limiti delle questioni effettivamente devolute al giudice del gravame.
le questioni non riproposte restano precluse; il ricorso in cassazione avverso la sentenza di primo grado può investire solo i capi già devoluti in appello o ritualmente riproposti.
invocato dai ricorrenti in tema di prova del credito bancario; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.
richiamato dai ricorrenti per contestare la pattuizione degli interessi ultralegali; nessuna valutazione di merito viene svolta per l’inammissibilità del ricorso.
richiamato dai ricorrenti per dedurre la indeterminatezza delle clausole sugli interessi; la censura non è esaminata nel merito.
richiamato in relazione alla capitalizzazione degli interessi; il motivo è dichiarato inammissibile.
invocato sia per la determinatezza delle clausole economiche sia per le fideiussioni; la Corte non affronta il merito delle deduzioni per difetto di ammissibilità.
richiamato dai ricorrenti contro il corrispettivo sul fido e la capitalizzazione; non esaminato nel merito.
richiamata quanto all’asserita usurarietà del rapporto; la censura è inammissibile per genericità e, comunque, non scrutinata in sede di legittimità per difetto dei presupposti processuali.
richiamato per lamentare violazione del principio di trasparenza bancaria; la doglianza resta assorbita dall’inammissibilità.
invocato con gli artt. 1375 e 1956 c.c. per sostenere l’inefficacia della fideiussione; non oggetto di esame nel merito.
richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nella concessione del credito al debitore principale; non vi è decisione di merito sulla censura.
richiamato per dedurre l’inefficacia della fideiussione per concessione abusiva di nuovo credito al debitore in difficoltà; il motivo è dichiarato inammissibile.
richiamato dai ricorrenti sulla disciplina informativa relativa alla fideiussione; la Corte non esamina la censura nel merito.
richiamato per lamentata mancata informativa periodica ai fideiussori; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
richiamato per la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie della fideiussione; non si procede a un esame di merito.
richiamato per la validità della fideiussione omnibus e l’indicazione del massimo garantito; la censura non viene scrutinata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto nel dispositivo.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 111 Cost. a sostegno della censura contro l’ordinanza d’appello; la Corte la respinge come infondata.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte ritiene infondata la doglianza.
Massime di principio
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza o genericità, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è ammissibile solo entro i limiti delle questioni effettivamente devolute al giudice d’appello.
- Il ricorrente che impugni in cassazione la sentenza di primo grado dopo una declaratoria di inammissibilità dell’appello deve indicare in modo specifico i motivi di appello e il contenuto dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., così da dimostrare che le questioni erano già state dedotte e che non si è formato giudicato interno.
- La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già svolte in primo grado, senza la puntuale allegazione della loro devoluzione in appello, determina l’inammissibilità del ricorso.
- Il giudice d’appello può dichiarare inammissibile il gravame quando i motivi si limitino a censure generiche, reiterative e non idonee a incidere sulla motivazione della sentenza di primo grado.
- Le censure in materia bancaria e contrattuale, anche se articolate su molteplici violazioni di legge, non superano il vaglio di ammissibilità se non sono sorrette dalla dimostrazione del corretto percorso processuale di devoluzione delle questioni.
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