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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento del 15 febbraio 2001 con cui la società erogatrice aveva concesso alla beneficiaria somme per realizzare un impianto di allevamento di anguille in acqua dolce, prevedendo un termine per il completamento del progetto e una clausola risolutiva espressa in caso di mancato rispetto del termine. Poiché l’impianto non risultava realizzato entro il termine pattuito, la finanziatrice otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme erogate. La beneficiaria proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, che la finanziatrice avesse rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, avendo continuato a erogare le tranche anche dopo la scadenza del termine contrattuale, e chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento del proprio diritto a ottenere il completamento dell’erogazione del finanziamento. In appello la beneficiaria otteneva riforma della decisione, revoca dell’ingiunzione e accertamento della mancata risoluzione del contratto. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 e 1456 c.c., sostenendo che la tolleranza della creditrice non equivale a rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa e che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente il comportamento complessivo delle parti; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte considerato il contenuto delle diffide del 14 luglio 2004 e delle successive comunicazioni, dalle quali emergeva inequivocamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di revocare le agevolazioni per mancata realizzazione del programma di investimenti nei termini previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso e della memoria della società resistente, non prendendoli in considerazione. Ha poi ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso: la mera tolleranza della creditrice e la prosecuzione di alcune erogazioni dopo la scadenza del termine non integrano di per sé rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa, potendo la clausola riprendere efficacia se il creditore manifesta successivamente e in modo inequivoco la volontà di avvalersene; inoltre, le missive inviate nel 2004 erano idonee a esprimere tale volontà. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    norma posta a base della domanda monitoria per l’ingiunzione di pagamento.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere notificato nel termine previsto; in mancanza, non può essere considerato e la parte non può depositare memoria.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico, ma la Corte di merito non lo ha applicato correttamente nel valutare il comportamento complessivo delle parti.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa non è definitivamente esclusa dalla tolleranza del creditore; la sua operatività può riespandersi se il creditore manifesta inequivocamente la volontà di avvalersene.

  • art. 360 c.p.c.

    vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, accolto per falsa applicazione dell’art. 1456 c.c.

  • art. 360 c.p.c.

    vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ritenuto sussistente.

  • art. 384 c.p.c.

    consente l’enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    1° co. quater; 1° co. bis

    non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1456 c.c.

    la dichiarazione di volersi avvalere della clausola può essere resa anche implicitamente, purché in modo inequivoco, anche in atti giudiziari o equipollenti.

Massime di principio

  • In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore rispetto all’inadempimento o al ritardo del debitore non determina, di per sé, una rinuncia tacita definitiva alla clausola né ne elimina l’efficacia contrattuale.
  • La clausola risolutiva espressa può tornare operativa se il creditore, contestualmente o successivamente alla tolleranza, manifesti in modo inequivoco la volontà di avvalersene, anche mediante diffida o atti giudiziari equipollenti.
  • La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non richiede formule sacramentali: è sufficiente una manifestazione implicita ma univoca della volontà di risolvere il contratto per l’inadempimento dedotto.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è fondata quando il giudice di merito non consideri documenti o comunicazioni che, per il loro tenore, risultino decisivi ai fini dell’accertamento della volontà contrattuale delle parti.
  • Ai fini dell’interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti deve essere valutato in modo coerente con i canoni ermeneutici, ma la sola prosecuzione di attività esecutive o di pagamenti non equivale necessariamente a rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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