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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00741/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, gerente di negozio e superiore gerarchico di una commessa, aveva impugnato il trasferimento e, successivamente, una serie di sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti. Dopo la contestazione di un episodio di litigio con la dipendente subordinata, di irregolarità nell’esposizione della merce e di un errore in un cartellino promozionale, la società gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Il tribunale, in primo grado, aveva ritenuto il recesso illegittimo per sproporzione della sanzione espulsiva, applicando la tutela indennitaria. La corte d’appello, invece, aveva qualificato il licenziamento come nullo perché ritorsivo, reputando che l’unico motivo determinante fosse la rappresaglia datoriale contro il lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1 L. n. 604/1966, sostenendo che la condotta addebitata integrasse una grave violenza privata; 2) omesso esame del ruolo apicale del lavoratore e del vincolo gerarchico con la dipendente; 3) violazione dell’art. 1345 c.c. e dell’art. 18 L. n. 300/1970, lamentando che il motivo illecito deve essere unico ed esclusivo e che non può dirsi ritorsivo un licenziamento fondato anche su un fatto disciplinarmente rilevante, benché non sufficiente a integrare giusta causa; 4) violazione delle norme processuali e dell’art. 2712 c.c. per l’uso della registrazione della conversazione tra lavoratore e superiore e per il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse confuso la nullità per motivo illecito determinante con la mera illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità. Ha affermato che, quando il recesso è intimato per fatti disciplinari concretamente esistenti, la sola sproporzione della sanzione non consente di presumere automaticamente la ritorsione: occorrono elementi ulteriori, idonei a dimostrare che l’addebito sia solo un pretesto e che l’unico motivo determinante sia la rappresaglia. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando i principi enunciati e provveda anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è presupposto del legittimo esercizio del potere di recesso; la sua mancanza determina illegittimità del licenziamento, ma non equivale di per sé a motivo illecito determinante.

  • art. 1, L. n. 604/1966

    Il licenziamento deve essere sorretto da un motivo giustificato; la violazione di tale presupposto comporta illegittimità, distinta dalla nullità per motivo illecito.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito rende nullo l’atto solo se è determinante ed esclusivo; la norma si applica anche agli atti unilaterali, compreso il licenziamento.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sulla illiceità del motivo si estendono agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La nullità del licenziamento per motivo illecito si collega alla contrarietà dell’atto a norme imperative tramite il combinato disposto con gli artt. 1345 e 1324 c.c.

  • art. 18, comma 1, L. n. 300/1970

    La tutela reintegratoria opera quando il licenziamento è nullo, anche se il motivo illecito non emerge dal motivo formalmente addotto.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    Richiamato come tutela applicata dal primo giudice in ipotesi di illegittimità per sproporzione, distinta dalla nullità per ritorsione.

  • art. 3, L. n. 604/1966

    Il giustificato motivo soggettivo e oggettivo resta distinto dal motivo illecito; attiene alla legittimità del recesso, non alla sua nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato contro l’utilizzo della registrazione come prova e la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al corretto contraddittorio e all’uso delle prove.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla efficacia probatoria della registrazione della conversazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione camerale secondo il rito introdotto dalla riforma.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per la modifica dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

  • L. n. 92/2012

    Richiamata sia per la disciplina del rito e della tutela reale/indennitaria, sia per la distinzione tra licenziamento discriminatorio e licenziamento determinato da motivo illecito determinante.

Massime di principio

  • Il licenziamento è nullo per motivo illecito solo se la finalità ritorsiva è l’unica e determinante ragione del recesso; non basta che il datore abbia anche un intento punitivo generico o che il licenziamento risulti sproporzionato.
  • La mera insussistenza della giusta causa o la sproporzione della sanzione espulsiva integra, di regola, illegittimità del licenziamento, ma non consente automaticamente di inferire la nullità per ritorsione.
  • Quando il datore di lavoro allega fatti disciplinari concretamente esistenti, la verifica giudiziale sulla ritorsione deve distinguere tra valutazione di legittimità del recesso e accertamento del motivo illecito determinante; le due categorie non possono essere sovrapposte.
  • L’onere di provare il motivo ritorsivo e il suo carattere esclusivo grava sul lavoratore che lo deduce, anche mediante presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Per qualificare come ritorsivo un licenziamento fondato su addebiti disciplinari occorre dimostrare che tali addebiti siano solo apparenti o di modestissima rilevanza, tali da costituire un mero pretesto per una vendetta datoriale.
  • La nullità per motivo illecito non richiede un giudizio comparativo tra ragioni lecite e ritorsive, ma richiede la dimostrazione dell’esclusività causale del movente illecito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNullitàOnere della prova

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