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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00727/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di gestione di un appalto di servizi di assistenza a terra in ambito aeroportuale. Le lavoratrici, già impiegate presso la precedente appaltatrice, hanno chiesto di essere assunte dalla società subentrante in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL di settore e dai relativi accordi applicativi, con riconoscimento del rapporto di lavoro dalla data del subentro, inquadramento e retribuzione corrispondenti alle mansioni già svolte, nonché riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, detratto quanto percepito altrove. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo che la società subentrante fosse tenuta a rispettare la clausola sociale e che avesse formulato alle lavoratrici proposte di assunzione non conformi alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell’art. 32, comma 4, L. 183/2010 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che l’azione fosse soggetta a decadenza; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui il rifiuto delle lavoratrici non fosse provato; 3) omesso esame del fatto che la precedente datrice non aveva licenziato le lavoratrici, assumendo l’assenza di un presupposto della fattispecie; 4) violazione dell’art. 8 D.L. 138/2011 e delle clausole collettive, per avere la corte territoriale negato alle intese aziendali il potere di fissare personale e condizioni di assunzione; 5) violazione dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 25 CCNL, deducendo carenze di allegazione sui criteri di selezione e sulla spettanza del diritto di precedenza; 6) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. in relazione alla condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, che la società riteneva non dovute o quantomeno mal quantificate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti conformi: nell’ipotesi di cambio di appalto con passaggio dei servizi e applicazione della clausola sociale, l’azione del lavoratore per ottenere l’assunzione presso l’impresa subentrante non è soggetta alla decadenza di cui all’art. 32, comma 4, L. 183/2010, perché la fattispecie non rientra né nel trasferimento d’azienda né nelle altre ipotesi tipizzate dalla norma. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sul preteso rifiuto all’assunzione, evidenziando che il fatto decisivo individuato dalla corte territoriale riguardava non una mera proposta, ma una proposta conforme alla clausola sociale, non dimostrata dalla società. Ha rigettato anche la censura sul presunto presupposto del licenziamento da parte della precedente datrice, richiamando il principio per cui la tutela del lavoratore contro il datore cessionario è autonoma rispetto alle eventuali azioni verso la precedente appaltatrice. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano l’interpretazione di accordi aziendali riservata al giudice di merito, oppure per difetto di specificità/autosufficienza, oppure perché non chiarivano l’errore sulla liquidazione delle retribuzioni con detrazione dell’aliunde perceptum. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, L. 183/2010

    La decadenza prevista dalla norma non si applica alla domanda del lavoratore che, in un cambio di appalto, chieda l’assunzione presso l’impresa subentrante in forza di clausola sociale, perché la fattispecie non coincide con il trasferimento d’azienda né con le altre ipotesi tipizzate.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un’interpretazione estensiva della decadenza; la Corte ribadisce invece un’interpretazione rigorosa e non estensiva della fattispecie decadenziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non coerente con il fatto decisivo effettivamente valorizzato dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto il vizio di violazione di legge sono inammissibili quando mirano, in realtà, a contestare l’interpretazione di accordi aziendali riservata al giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sul preteso omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato, poiché il fatto decisivo valorizzato dalla Corte di merito era diverso da quello indicato dalla ricorrente.

  • art. 8 D.L. 138/2011

    Non attribuisce, nel caso esaminato, un potere generale di modificare orario e inquadramento in contrasto con la clausola sociale e con la disciplina collettiva applicabile.

  • art. 25 CCNL del 2.8.2013

    La clausola sociale impone al subentrante il rispetto delle condizioni previste e non consente, secondo la Corte, di svuotarne il contenuto mediante proposte difformi.

  • art. H37 accordo dell'11.2.2015

    La Corte lo legge in coordinamento con la clausola sociale, ritenendo che la società non abbia dimostrato di aver applicato i criteri oggettivi di selezione e le modalità di passaggio del personale.

  • art. 414 c.p.c.

    La censura per carenza di allegazioni è stata respinta anche perché, sul piano probatorio, spettava alla società dimostrare la corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dalla disciplina collettiva.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del danno/retribuzioni dovute, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla quantificazione delle somme dovute; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il precedente conforme come parte della motivazione della decisione odierna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel cambio di gestione di un appalto, la domanda del lavoratore volta a ottenere l’assunzione presso l’impresa subentrante in forza di clausola sociale non è soggetta alla decadenza dell’art. 32, comma 4, L. 183/2010, salvo che la fattispecie rientri effettivamente in una delle ipotesi tipizzate dalla norma.
  • La clausola sociale va applicata secondo le condizioni e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva: una proposta di assunzione difforme nei suoi elementi essenziali non è equiparabile a un’offerta conforme idonea a far ritenere ingiustificato il rifiuto del lavoratore.
  • In presenza di clausola sociale, la tutela del lavoratore nei confronti dell’impresa subentrante è autonoma rispetto ad eventuali vicende del rapporto con la precedente appaltatrice e non presuppone necessariamente un licenziamento da parte di quest’ultima.
  • Le contestazioni che riguardano l’interpretazione di accordi aziendali o la valutazione della loro concreta applicazione non possono essere veicolate, di regola, come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., se in realtà richiedono una rivalutazione del merito.
  • Chi deduce l’erronea applicazione dei criteri di selezione previsti dalla clausola sociale deve confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di merito e con l’onere della prova relativo alla corretta applicazione di tali criteri.
  • La censura sulla liquidazione delle somme dovute richiede una critica specifica e autosufficiente al criterio applicato dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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