Cassazione Civile, Ordinanza n. 00718/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria prestazione)
La controversia
L'INPS aveva chiesto in via stragiudiziale la restituzione di Euro 5.642,42, sostenendo che tale somma fosse stata corrisposta in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto dalla sentenza costituente titolo. La destinataria della richiesta aveva contestato la restituzione invocando la definitività dell'ordinanza di assegnazione. In primo grado il giudizio era stato deciso contro di lei; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame dell'INPS, ritenendo che le somme assegnate nel processo esecutivo fossero irripetibili perché il provvedimento non era stato impugnato con i rimedi interni all'esecuzione e che, una volta conclusa la procedura esecutiva, non fosse proponibile un'autonoma azione di ripetizione di indebito. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione agli artt. 553 e 617 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di assegnazione non ha efficacia di giudicato e non può precludere la ripetizione di quanto indebitamente riscosso; ha inoltre dedotto che la prestazione richiesta non era dovuta e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la decisione d'appello. Ha affermato che, pur non avendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione efficacia di giudicato, il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema chiuso di rimedi e da una stabilità degli atti incompatibile con la proposizione, dopo la chiusura dell'esecuzione, di un'azione ordinaria di ripetizione d'indebito per contestare l'illegittimità sostanziale dell'esecuzione stessa. Secondo la Corte, l'espropriato avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni con le opposizioni esecutive o con gli altri rimedi tipici previsti; non avendolo fatto, le doglianze risultano precluse. Solo la caducazione del titolo esecutivo, intervenuta dopo la conclusione fruttuosa dell'esecuzione, può legittimare un autonomo giudizio di ripetizione. È stata quindi confermata la preclusione dell'azione restitutoria e, per effetto del rigetto, è stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di giudicato dell'ordinanza di assegnazione; la Corte osserva che il punto decisivo non è l'efficacia di giudicato, ma la preclusione derivante dal sistema dei rimedi esecutivi
invocato insieme all'art. 2909 c.c. per escludere il giudicato dell'ordinanza di assegnazione; la Corte ribadisce che la definitività del provvedimento esecutivo opera sul piano della stabilità degli atti e delle preclusioni interne
norma richiamata in relazione all'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi
richiamato come rimedio tipico per contestare gli atti esecutivi
l'azione generale di ripetizione d'indebito non è esperibile, dopo la chiusura dell'esecuzione, per aggirare le preclusioni derivanti dal mancato uso dei rimedi tipici del processo esecutivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
fondamento formale dell'unico motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il processo esecutivo è governato da un sistema chiuso di rimedi: gli atti e i provvedimenti adottati al suo interno, e le loro conseguenze, non possono essere contestati con azioni ordinarie diverse da quelle espressamente previste dall'ordinamento.
- La mancata proposizione dei rimedi tipici dell'esecuzione preclude la possibilità di far valere in un successivo giudizio le doglianze relative all'illegittimità dell'esecuzione o all'erronea attribuzione di somme.
- L'assenza di efficacia di giudicato del provvedimento conclusivo dell'esecuzione non impedisce che esso produca effetti di definitività e stabilità tali da impedire la rimessa in discussione dei suoi effetti in sede diversa da quella esecutiva.
- L'azione di ripetizione di indebito non è proponibile, dopo la chiusura di un'esecuzione forzata fruttuosamente conclusa, per recuperare quanto pagato in forza del titolo esecutivo, salvo che il titolo stesso venga successivamente caducato.
- Nel contestare somme assegnate in sede esecutiva, il tema centrale non è l'autorità del giudicato del provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma l'onere di utilizzare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti per far valere l'illegittimità dell'esecuzione.
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