Cassazione Civile, Ordinanza n. 00733/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il procedimento trae origine dall'impugnazione del licenziamento intimato al dipendente, già confermato in appello e poi oggetto di precedente ricorso per cassazione rigettato con ordinanza. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 5 e comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo la nullità dell'ordinanza di legittimità perché priva della sottoscrizione del giudice relatore, essendo stata firmata solo dal presidente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è esperibile solo contro provvedimenti decisori di merito non altrimenti impugnabili e che non può essere utilizzato quando il controllo di legittimità sia già stato svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere l'esigenza di definire il processo in tempi ragionevoli. Ha inoltre osservato che, comunque, la doglianza era infondata perché la sottoscrizione del consigliere relatore-estensore è richiesta per le sentenze, ma non per i provvedimenti decisori emessi in camera di consiglio in forma di ordinanza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è rimedio eccezionale esperibile solo contro provvedimenti decisori di merito non altrimenti impugnabili; non è utilizzabile quando la questione sia già stata sottoposta al controllo di legittimità della Corte, dovendo prevalere l'esigenza di ragionevole durata del processo.
La censura sulla nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione è infondata, poiché la firma del relatore-estensore è prevista per le sentenze e non per le ordinanze camerali.
La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma la Corte ne ha escluso la fondatezza e ha valorizzato principalmente il profilo dell'inammissibilità del rimedio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma quater; comma 1-bis
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non può essere utilizzato come rimedio ulteriore per contestare un provvedimento della Corte di cassazione quando il controllo di legittimità sia già stato esaurito sulla medesima controversia.
- Il requisito della sottoscrizione del consigliere relatore-estensore, oltre a quella del presidente, riguarda le sentenze e non si estende ai provvedimenti decisori emessi in camera di consiglio in forma di ordinanza.
- Quando il ricorso è proposto in violazione dei limiti oggettivi del rimedio straordinario, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e regola le spese secondo soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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