Cassazione Civile, Ordinanza n. 00721/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di gestione di un appalto di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Il lavoratore, già addetto allo scalo presso la precedente appaltatrice, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere assunto dalla società subentrante in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL di settore e dall'accordo aziendale/sindacale richiamati in sentenza, con conseguente riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d'appello ha accolto la domanda, rilevando che la società subentrante aveva assunto solo parzialmente il personale interessato e non aveva dimostrato di aver applicato i criteri oggettivi previsti dalla disciplina collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) improcedibilità dell'appello per irregolarità della notificazione; 2) errata esclusione della decadenza ex art. 32, comma 4, L. 183/2010; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non provato il rifiuto del lavoratore all'assunzione; 4) omesso esame del fatto che la precedente appaltatrice non avrebbe licenziato il lavoratore e, quindi, mancherebbe un presupposto della fattispecie; 5) violazione della disciplina collettiva e dell'art. 8 D.L. 138/2011, sostenendo che le intese aziendali avrebbero potuto individuare personale e condizioni di assunzione; 6) carenza di allegazioni sulla priorità del lavoratore rispetto ad altri secondo i criteri collettivi; 7) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. per la condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate nonostante il lavoratore avesse continuato a lavorare per la precedente datrice. È stata anche depositata una conciliazione successiva, ma la Corte ha ritenuto che non producesse cessazione della materia del contendere perché non riferita alla lite in esame e priva di riscontro reciproco delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha escluso che il verbale di conciliazione depositato potesse determinare cessazione della materia del contendere. Sul primo motivo ha affermato che l'irregolarità della notificazione dell'appello integrava nullità e non inesistenza, essendo stata comunque sanata con rinnovazione ex art. 164 c.p.c. Sul secondo motivo ha ribadito che l'azione del lavoratore diretta a far valere il diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante in caso di cambio appalto non è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, L. 183/2010, poiché la norma riguarda il trasferimento d'azienda o le impugnazioni di atti invalidi del datore di lavoro, non la diversa ipotesi dell'obbligo contrattuale collettivo di assunzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che riguardava la mancata prova di una proposta conforme alla clausola sociale. Il quarto è stato rigettato, richiamando il principio per cui la tutela verso il datore cessionario si aggiunge e non sostituisce quella eventualmente azionabile verso il precedente datore. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché investiva l'interpretazione di accordi aziendali, non sindacabili ex art. 360, n. 3, c.p.c. come se fossero contratti collettivi nazionali, e comunque perché la Corte di merito aveva accertato la violazione della clausola sociale per mancata prova dei criteri di individuazione del personale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che perché l'onere di dimostrare la corretta applicazione dei criteri di scelta gravava sulla società. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente chiarito il preteso errore nel calcolo delle retribuzioni e non considerando la detrazione dell'aliunde perceptum operata dalla Corte territoriale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di appello e notificazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha accolto la censura sulla procedura di appello.
art. 291 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla.
art. 154 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notificazione mediante rinnovazione.
art. 32, comma 4, L. n. 183/2010
Non si applica all'azione diretta a ottenere l'assunzione presso l'impresa subentrante in un cambio di appalto; la decadenza riguarda il trasferimento d'azienda e le ipotesi di impugnazione di atti del datore di lavoro o di accertamento del rapporto in capo al reale datore.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per sostenere una diversa interpretazione dell'art. 32, comma 4, L. 183/2010; la Corte ha ribadito un'interpretazione restrittiva della norma decadenziale.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente al fatto decisivo effettivamente valorizzato dalla Corte territoriale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il fatto dedotto non coincideva con quello decisivo della decisione impugnata.
art. 8 D.L. n. 138/2011
Richiamato insieme alla disciplina collettiva per sostenere la rilevanza delle intese aziendali; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 25 CCNL 2 agosto 2013
La Corte di merito ha interpretato la clausola sociale nel senso che imponeva il rispetto dei criteri di assunzione; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura basata sul n. 3 dell'art. 360 c.p.c. perché riguardante accordi aziendali.
art. H37 accordo 11 febbraio 2015
Richiamato per la clausola sociale e i criteri di passaggio del personale; la mancata prova della corretta applicazione ha integrato violazione degli obblighi collettivi.
art. 414 c.p.c.
Invocato per censurare la supposta carenza di allegazioni del ricorso introduttivo; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità.
art. 2056 c.c.
Richiamato nel motivo sulle retribuzioni maturate; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel motivo sulle somme dovute; la Corte ha escluso che il ricorso chiarisse il preteso errore nella liquidazione del danno/retribuzioni.
art. 164 c.p.c.
La nullità della notificazione dell'appello è stata sanata mediante rinnovazione disposta ai sensi di questa norma.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per motivare il rinvio alla precedente decisione conforme della stessa Sezione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricordato che non è consentito invocarlo per censurare l'interpretazione di accordi aziendali, salvo violazione dei canoni ermeneutici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel cambio di gestione di un appalto, il diritto del lavoratore all'assunzione presso l'impresa subentrante in forza di clausola sociale non è soggetto alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, L. 183/2010, perché tale disposizione si riferisce ad altre fattispecie, in particolare al trasferimento d'azienda e alle impugnazioni di atti datorali invalidi.
- Quando la disciplina collettiva prevede criteri per il passaggio del personale nell'avvicendamento dell'appalto, incombe sull'impresa subentrante dimostrare di averli correttamente applicati; in mancanza, la clausola sociale risulta violata.
- La tutela del lavoratore nei confronti dell'impresa subentrante per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione è autonoma rispetto a eventuali azioni contro il precedente datore di lavoro.
- In cassazione, la censura che investe l'interpretazione di accordi aziendali è inammissibile se proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale.
- La nullità della notificazione degli atti processuali è cosa diversa dalla loro inesistenza: solo la totale mancanza degli elementi essenziali integra inesistenza, mentre le irregolarità sanabili rientrano nella nullità e possono essere rinnovate.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; altrimenti è inammissibile.
- In presenza di condanna al pagamento di somme collegate all'illegittima mancata assunzione, il ricorso deve contestare in modo puntuale il criterio di quantificazione adottato dal giudice di merito, altrimenti la censura resta generica.
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