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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00715/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di alcuni dipendenti di un supermercato di ottenere il pagamento, come ore di lavoro, del tempo impiegato ogni giorno per indossare e togliere la divisa aziendale, obbligatoria da indossare all'interno del luogo di lavoro prima dell'inizio del turno e da lasciare nello spogliatoio al termine. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la vestizione/svestizione fosse attività eterodiretta e quindi retribuibile, quantificando in 10 minuti prima e 10 minuti dopo il turno il tempo dovuto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme di legge e CCNL, sostenendo che il tempo di vestizione è tempo di lavoro solo se svolto sotto eterodirezione datoriale; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di eterodirezione nella vestizione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova dell'eterodirezione, assumendo che la prova articolata dai lavoratori non fosse idonea; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sulla quantificazione del tempo di vestizione/svestizione, lamentando l'assenza di attività istruttoria sui tempi. Prima della decisione, però, sono stati depositati verbali di conciliazione in sede sindacale con cui i tre lavoratori hanno accettato la rinuncia della società al giudizio di cassazione, dichiarando definita amichevolmente e definitivamente la lite.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato che, nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno definito la controversia con accordo conciliativo in sede sindacale. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere tra la società ricorrente e i lavoratori controricorrenti, affermando che l'accordo successivo al ricorso sostituisce il precedente assetto e travolge la sentenza impugnata. Quanto alle spese, in assenza di diversa pattuizione nel verbale di conciliazione, le ha compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ultimo comma. La posizione della terza intimata non è risultata oggetto di specifica decisione nel testo riportato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il tempo di vestizione è tempo di lavoro solo se vi è eterodirezione; la Corte non si pronuncia nel merito perché la lite viene definita per conciliazione

  • art. 98 CCNL Commercio, distribuzione cooperative

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del tempo di vestizione; non esaminato nel merito per cessazione della materia del contendere

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per collegare il tempo di vestizione al potere direttivo del datore di lavoro; non applicato nel merito

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    indicata come norma processuale per i motivi di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    indicata come norma processuale per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sull'eterodirezione e sulla quantificazione del tempo, ma non esaminato nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riguardo alla valutazione istruttoria e probatoria

  • art. 92 c.p.c., ultimo comma

    usato per la compensazione delle spese in mancanza di diversa pattuizione nel verbale conciliativo

  • Cass. S.U. n. 8980 del 2018

    "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata"

    richiamata come principio per dichiarare la cessazione della materia del contendere

  • Cass. n. 24632 del 2019

    citata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • In presenza di un accordo conciliativo sopravvenuto che sostituisce la regolamentazione giudiziale del rapporto controverso, non residua interesse alla decisione dei motivi di ricorso sul merito.
  • In mancanza di una diversa pattuizione nel verbale di conciliazione, le spese di lite possono ritenersi compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ultimo comma.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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