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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00699/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un lavoratore impiegato presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas con mansioni di operatore unico aeroportuale, del termine apposto a un contratto di lavoro del 21 settembre 2007 stipulato con una società poi incorporata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità del termine e condannando le società convenute al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010; la Corte d'appello aveva confermato. Le società ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno sostenuto che la documentazione in atti dimostrasse la risoluzione per mutuo consenso del rapporto e la carenza di interesse ad agire del lavoratore, anche per la successiva assunzione a tempo indeterminato presso un diverso consorzio; con il secondo hanno dedotto violazione delle norme sul contratto a termine e sull'onere della prova, lamentando che fosse stata ignorata la prova documentale e non ammessa la prova testimoniale a dimostrazione dell'esigenza sostitutiva indicata nel contratto e del nesso causale tra tale esigenza e l'assunzione a termine, nonché un improprio governo degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'accertamento della volontà concorde di sciogliere il contratto è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, che però non era stato validamente dedotto. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la verifica dei presupposti giustificativi del termine e del nesso causale tra causale contrattuale e prestazione lavorativa è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminato sotto l'apparente veste di violazione di legge; ha inoltre precisato che, in caso di contestazione della legittimità del termine, l'onere di provare l'esigenza organizzativa grava sul datore di lavoro e che le doglianze sulle prove e sui poteri istruttori officiosi erano sostanzialmente volte a ottenere una rivalutazione del merito. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato le ricorrenti alle spese, dando altresì atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; la Corte non accoglie la censura perché l'accertamento dell'accordo risolutorio appartiene al merito.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato in relazione alla nullità/inefficacia del rapporto; non ritenuto decisivo ai fini dell'esito del ricorso.

  • art. 1419 c.c.

    Citato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte non lo considera idoneo a scalfire l'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di termine apposto al contratto di lavoro, l'onere di provare la causale organizzativa grava sul datore di lavoro.

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001

    Norme sul contratto a tempo determinato richiamate per contestare l'accertamento di illegittimità del termine; la Corte ribadisce che i relativi presupposti sono oggetto di accertamento di fatto.

  • art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nel secondo motivo; non supera il rilievo che la verifica della causale è riservata al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o travalica il perimetro delle prove legali; circostanze non ravvisate nel caso.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata violazione della norma sulla valutazione delle prove, perché le doglianze miravano in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono censurabili in cassazione se la parte non abbia chiesto l'esercizio di tali poteri e indicato i mezzi istruttori; in ogni caso non possono supplire integralmente alle carenze probatorie delle parti.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Base del risarcimento riconosciuto nei precedenti gradi di merito a seguito della declaratoria di nullità del termine.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali tipizzati; non è utilizzabile per una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • L'accertamento della comune volontà delle parti di sciogliere il contratto per mutuo consenso è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione, salvo la deduzione del vizio motivazionale nei ristretti limiti di legge.
  • Nei giudizi sull'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la verifica della sussistenza della causale e del nesso causale tra esigenza dedotta e assunzione costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità quando la censura mira solo a una diversa valutazione delle prove.
  • Quando il lavoratore contesta la legittimità del termine, spetta al datore di lavoro provare l'effettiva esigenza organizzativa o sostitutiva posta a fondamento dell'apposizione del termine; il lavoratore non è tenuto a dimostrare l'inesistenza della causale.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, oppure abbia invertito gli oneri probatori; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. non fungono da rimedio alle carenze di allegazione e prova delle parti e il loro mancato esercizio non è censurabile se la parte non abbia tempestivamente sollecitato l'intervento del giudice indicando specifici mezzi di prova.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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