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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36520/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990-1992, proposta da un lavoratore dipendente colpito dal sisma in Sicilia del dicembre 1990 e già riconosciuta con sentenza passata in giudicato che condannava l’Amministrazione al pagamento di Euro 11.001,15. L’Agenzia delle Entrate aveva corrisposto solo il 50% del dovuto, oltre accessori. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza dinanzi alla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta. In cassazione l’Agenzia ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992, e dell’art. 2969 c.c., sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto la riduzione del rimborso al 50% e che erroneamente la CTR aveva preteso una prova specifica dell’insufficienza dei fondi, nonostante la parziale corresponsione già eseguita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ma solo nei limiti di una correzione del modo in cui il giudice dell’ottemperanza deve attuare il giudicato. Ha ribadito che la normativa sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale ormai definitivamente accertato, ma solo sulle modalità esecutive e contabili del pagamento. Perciò il pagamento del solo 50% non equivale, di per sé, a piena ottemperanza; tuttavia il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la concreta disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare o far adottare le misure di contabilità pubblica necessarie, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso e l’eventuale intervento del commissario ad acta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, perché provveda conformemente al principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge e il vizio processuale per censurare la decisione di ottemperanza

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    la disciplina sui rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990 non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma regola le modalità di effettuazione del pagamento entro i limiti delle risorse stanziate

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017

    modifica la disciplina dei rimborsi, introducendo la riduzione percentuale e la gestione in presenza di insufficienza di fondi, senza incidere sul titolo del credito già giudizialmente accertato

  • art. 69, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia a sostegno della censura sull’ottemperanza e sull’attuazione del giudicato

  • art. 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992

    norma processuale sul giudizio di ottemperanza, da leggere nel senso che consente al giudice di imporre le misure necessarie per dare completa attuazione al giudicato

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte valorizza soprattutto il tema dell’efficacia del giudicato e delle modalità di esecuzione del rimborso

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997

    consente, in presenza di un titolo esecutivo e di insufficienza di fondi, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

  • art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU

    la disciplina fiscale va letta alla luce del giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto patrimoniale individuale

  • art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 CEDU

    impone un bilanciamento proporzionato, incompatibile con una falcidia definitiva del credito già accertato

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che preveda limiti percentuali o capienza di fondi per i rimborsi fiscali non estingue né riduce il credito sostanziale già accertato con giudicato, ma incide solo sulle modalità di esecuzione del pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la concreta disponibilità delle risorse stanziate e, se necessario, predisporre le misure di contabilità pubblica idonee a dare integrale attuazione al giudicato, anche mediante commissario ad acta.
  • La corresponsione parziale di una somma dovuta non integra, da sola, piena ottemperanza quando il titolo giudiziale riconosca un diritto al pagamento integrale.
  • In presenza di incapienza del capitolo di spesa, l’Amministrazione può e deve ricorrere agli strumenti contabili previsti dall’ordinamento, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza che ciò comporti una falcidia definitiva del diritto del contribuente.
  • L’interpretazione delle norme sui rimborsi fiscali deve essere coordinata con i principi costituzionali e convenzionali di tutela del diritto patrimoniale e di proporzionalità dell’ingerenza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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