Cassazione Civile, Ordinanza n. 35804/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società ha impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo riferito a cartelle di pagamento per IVA, IRES e IRPEF, relative ad annualità comprese tra il 2007 e il 2013, deducendo la mancata o invalida notifica delle cartelle sottostanti. In primo grado il ricorso era stato accolto in parte per difetto di prova della notifica; in appello l'agente della riscossione ha prodotto documentazione ritenuta idonea a dimostrare la notifica, e la CTR ha quindi accolto il gravame rigettando le censure della contribuente, anche sulla prescrizione. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. e del d.P.R. n. 68/2005, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto considerare provata la notifica via PEC delle cartelle in assenza delle ricevute di accettazione. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era privo di allegazioni sull'interesse concreto e attuale ad impugnare l'estratto di ruolo, interesse che la normativa sopravvenuta richiede in via tassativa per l'ammissibilità dell'azione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto della disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo, l'impugnazione sia proponibile solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge, e ha osservato che la ricorrente non aveva dedotto alcunché in ordine a tale presupposto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l'agente della riscossione non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova circa la notifica delle cartelle
richiamato dalla ricorrente in tema di valore probatorio dei documenti e delle riproduzioni informatiche
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle copie di atti e documenti
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della notificazione via PEC
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis sull'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e sui casi tassativi di impugnazione della cartella o del ruolo invalidamente notificati
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
«L'estratto di ruolo non è impugnabile»; «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio...»
la Corte lo considera applicabile ai processi pendenti e come norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire, limitando l'impugnazione ai soli casi tassativamente previsti
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato come uno dei pregiudizi tipizzati che legittimano l'impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento per i pagamenti della pubblica amministrazione rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato connesso alle verifiche sui pagamenti della PA
indicato come base del deposito in cassazione della documentazione relativa alla persistenza dell'interesse ad agire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno degli specifici pregiudizi tipizzati dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, perché specifica l'interesse ad agire in materia di riscossione a mezzo ruolo.
- Nel giudizio di legittimità il difetto o la persistenza dell'interesse ad agire può essere documentato anche in cassazione, mediante deposito di documenti pertinenti, ma il requisito deve comunque emergere in modo chiaro dalla parte che impugna.
- La deduzione di vizi relativi alla notificazione delle cartelle non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo se manca la dimostrazione del pregiudizio concreto richiesto dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- rami:[
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35731/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →