Cassazione Civile, Ordinanza n. 13840/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale ha richiesto alla società contributi, somme aggiuntive, sanzioni di mora e compensi di riscossione per oltre 55 mila euro, assumendo che la società, per gli anni 2009-2010, avesse individuato erroneamente la retribuzione imponibile previdenziale applicando un contratto collettivo diverso da quello ritenuto "leader" perché stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La Corte d'appello ha ritenuto corretto l'uso del CCNL ritenuto leader e ha qualificato la condotta come evasione contributiva, non come mera omissione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla determinazione della retribuzione imponibile e dell'onere probatorio, sostenendo che non si potesse desumere la rappresentatività comparativa a livello di categoria da dati relativi alle confederazioni; 2) violazione delle norme sul minimale contributivo, sostenendo che non esista un solo contratto collettivo applicabile per ogni categoria e che la scelta non possa essere rigidamente monopolizzata dal contratto stipulato dai sindacati più rappresentativi; 3) violazione delle norme sulle sanzioni civili, contestando l'applicazione del regime dell'evasione anziché quello dell'omissione contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due, affermando che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi astrattamente applicabili, la selezione del parametro per il minimale contributivo non spetta all'autonomia datoriale ma è riservata alla legge; inoltre il giudice di merito aveva correttamente individuato il CCNL leader tra quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La Corte ha anche rilevato un profilo di inammissibilità dei primi due motivi per mancata produzione/allegazione dei contratti collettivi invocati dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto perché, secondo la giurisprudenza più recente richiamata, l'uso di un contratto non corretto con occultamento della base imponibile integra evasione contributiva quando sia accertato l'elemento intenzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primi tre motivi formulati ai sensi della violazione di legge
La doglianza è stata scrutinata come violazione e falsa applicazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati e, per i primi due, anche inammissibili per difetto di allegazione dei contratti collettivi.
art. 2, comma 25, L. n. 549 del 1995
Norma richiamata per la determinazione della retribuzione imponibile e del minimale contributivo, letta nel senso che la scelta del contratto collettivo parametro non è devoluta alla libera autodeterminazione datoriale.
art. 13 D.Lgs. n. 124 del 2004
Richiamato insieme alle norme sul minimale contributivo e sull'onere probatorio nella selezione del contratto leader.
Richiamati per sostenere il tema dell'onere della prova e delle presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta la prova della maggiore rappresentatività comparativa fornita dall'INPS e, al contempo, ha rilevato la mancata allegazione dei contratti da parte della ricorrente.
art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del 1989
Norma posta a base del principio del minimale contributivo e dell'utilizzo del contratto collettivo leader quale parametro di calcolo.
art. 1, comma 217, L. n. 662 del 1996
Richiamato per il regime delle sanzioni civili in materia contributiva, ma la censura è stata respinta perché nel caso concreto ricorreva l'evasione e non la mera omissione.
art. 116, comma 8, L. n. 388 del 2000
Richiamato sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva; la Corte ha confermato l'applicazione del regime più grave in presenza dell'elemento intenzionale.
art. 38 Cost.
Evocato quale fondamento dell'esigenza di garantire trattamenti previdenziali adeguati e di preservare l'unità e la tenuta del sistema previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato per l'applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge collega il minimale contributivo alla contrattazione collettiva, la scelta del contratto parametro non è rimessa alla libera opzione del datore di lavoro, ma deve essere effettuata secondo i criteri legali di rappresentatività comparativa delle organizzazioni stipulanti.
- In presenza di una pluralità di contratti collettivi astrattamente applicabili alla medesima categoria, il giudice deve individuare il contratto leader quale riferimento per il calcolo dell'imponibile previdenziale, privilegiando quello espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva: la base imponibile ai fini previdenziali non coincide necessariamente con il trattamento scelto dalle parti del rapporto di lavoro, ma è determinata dalla disciplina previdenziale.
- Chi contesta in cassazione la violazione di contratti collettivi di diritto comune deve allegare e produrre i testi contrattuali invocati, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello correttamente rilevante ai fini del minimale contributivo, quando comporti occultamento della base imponibile e sia sorretta da elemento intenzionale, può integrare evasione contributiva e non mera omissione.
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