Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Un privato concessionario di un'area pubblica aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti allo smantellamento, eseguito dal Comune, di un chiosco realizzato su suolo pubblico concesso in uso, destinato ad attività commerciale di rosticceria-fast food. In primo grado il Comune era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di danno; in appello il Comune aveva contestato innanzitutto la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché collegata a un rapporto concessorio avente ad oggetto bene demaniale e, secondo la sua prospettazione, a un provvedimento contingibile e urgente del sindaco. In secondo luogo aveva dedotto che l'intervento demolitorio era stato imposto da forti mareggiate, integrando causa di forza maggiore idonea a escludere il nesso causale e la responsabilità risarcitoria. Il concessionario, con ricorso incidentale, aveva invece censurato la riduzione del danno emergente e la limitazione del lucro cessante al solo anno 2010, chiedendo una liquidazione più ampia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale del privato. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda riguardava la responsabilità per un comportamento materiale lesivo (smantellamento del chiosco) non riconducibile, nella domanda come accertata dai giudici di merito, all'esercizio di poteri autoritativi o a un provvedimento amministrativo; la mera esistenza della concessione demaniale costituiva solo la premessa fattuale della pretesa risarcitoria. Ha inoltre escluso che la doglianza sulla riconducibilità dell'intervento a un'ordinanza contingibile e urgente potesse essere esaminata, perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul merito, ha respinto la tesi della forza maggiore e la censura sulla quantificazione del danno, rilevando che le contestazioni tendevano a una rivalutazione del merito e che il giudice di appello aveva correttamente posto l'onere probatorio a carico del danneggiato. Spese compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo opera nelle controversie concernenti rapporti di concessione solo quando siano in discussione profili provvedimentali o l'esercizio di poteri pubblicistici; non basta il semplice collegamento materiale con una concessione demaniale.
art. 133, comma 1, lett. q) c.p.a.
La giurisdizione amministrativa per i provvedimenti contingibili e urgenti presuppone che la controversia investa effettivamente un provvedimento di quel tipo; la censura è inammissibile se la ratio della sentenza impugnata è che lo smantellamento sia avvenuto senza previa ordinanza.
art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000
L'eventuale richiamo a un'ordinanza contingibile e urgente non può fondare la censura se dalla sentenza impugnata risulta che l'intervento fu ritenuto illegittimo proprio perché privo di previa ordinanza ex art. 54.
La responsabilità risarcitoria è stata ricondotta a un fatto materiale lesivo imputato all'amministrazione; il tema della causa di forza maggiore incide sul nesso causale e quindi sull'an debeatur.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso concreto l'onere era correttamente posto a carico del danneggiato.
art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi o se mira a una rivalutazione del merito.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere deduzioni autosufficienti; in mancanza, la censura sulla interpretazione della domanda o dei fatti accertati è inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 2043 c.c. per censurare la motivazione e la ricostruzione del nesso causale, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo conta il petitum sostanziale, da desumere dalla causa petendi e dalla natura della posizione dedotta in giudizio, non la sola prospettazione formale delle parti.
- Nelle controversie relative a concessioni demaniali o di servizi, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda investe soltanto il comportamento materiale lesivo o le modalità esecutive del rapporto, senza contestare l'esercizio di poteri autoritativi o provvedimentali della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva richiede che la lite coinvolga effettivamente atti o provvedimenti pubblicistici tipizzati dalla legge; non è sufficiente un generico collegamento con il rapporto concessorio o con un presunto potere autoritativo non coerentemente dedotto.
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se pretende una nuova valutazione dei fatti di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia distribuito l'onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o il loro insufficiente apprezzamento.
- In tema di danno risarcibile, chi invoca un maggior pregiudizio deve allegare e provare in modo specifico sia l'esistenza sia l'entità delle poste di danno ulteriori rispetto a quelle già riconosciute.
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