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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03641/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione una sentenza della giustizia tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IMU 2013 relativo a immobili costruiti dalla stessa società e non ancora venduti. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina sull’esenzione IMU per i cd. immobili-merce, sostenendo che la CTR avesse erroneamente subordinato il beneficio alla prova della presentazione della dichiarazione IMU anche per annualità successive, nonostante il Comune conoscesse già la natura degli immobili come invenduti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulla soggettività passiva IMU in relazione a tre unità immobiliari già trasferite con scissione parziale anteriore al periodo d’imposta, sostenendo che il tributo non fosse dovuto dalla società scissa per quei beni e che l’ente avesse illegittimamente preteso l’imposta dalla ricorrente. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la tesi dell’esenzione IMU per gli immobili-merce per l’anno 2013, perché l’esonero decorre solo dal 1° gennaio 2014 e richiede comunque la specifica dichiarazione annuale, non sostituibile dalla mera conoscenza di fatto del Comune. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, essendo già intervenuta la scissione parziale prima dell’anno oggetto di accertamento, la soggettività passiva IMU per i tre immobili trasferiti gravava sulla società beneficiaria e non sulla società scissa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 2, commi 1 e 5-bis, d.l. n. 102/2013

    violazione «dell’art. 2, commi 1 e 5-bis del d.l. n. 102/2013»

    richiamato come base dell’esenzione IMU per i beni-merce, ritenuta però operante solo dal 2014 e non per il 2013.

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011

    art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013; comma 9-bis dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011

    la Corte afferma che la disposizione, come modificata, prevede l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita solo a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha portata innovativa, non interpretativa.

  • art. 53 Cost.

    principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    la Corte esclude che l’assoggettamento IMU degli immobili-merce per gli anni anteriori al 2014 violi la capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    principi di ... ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    la differenziazione di disciplina tra annualità anteriori e successive al 2014 non è ritenuta irragionevole.

  • art. 97 Cost.

    correttezza oggettiva dell'agire amministrativo (art. 97 Cost.)

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non accolto come parametro decisivo.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011

    violazione «dell’art.8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011»

    norma invocata per contestare la pretesa tributaria sui beni trasferiti con scissione; la Corte la supera affermando che, nel caso di scissione già perfezionata, il soggetto passivo per i beni trasferiti è la società beneficiaria.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23/2011

    ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23

    richiamato per il decreto ministeriale sulle istruzioni di compilazione della dichiarazione IMU; la Corte precisa che tali istruzioni non vincolano l’interpretazione della norma.

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986

    ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per affermare la solidarietà tra società partecipanti alla scissione per debiti fiscali relativi a periodi anteriori, ma qui distinto perché il debito IMU riguardava un periodo successivo alla scissione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato come conferma della solidarietà illimitata per le violazioni fiscali della società scissa, ma non decisivo per il caso concreto.

  • artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.

    gli artt. 2506 bis comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. civ.

    richiamati per evidenziare che la disciplina civilistica della scissione prevede limiti alla responsabilità, diversi dalla solidarietà tributaria per debiti anteriori.

  • l. n. 160/2019

    il riferimento alle disposizioni di cui alla l. 160/2019 è improprio

    la Corte esclude la pertinenza della disciplina della c.d. nuova IMU al caso in esame, riferito all’annualità 2013.

  • sentenza Corte cost. n. 49/2025

    sentenza n. 49 del 17 aprile 2025

    richiamata per ribadire la legittimità costituzionale dell’IMU sui beni-merce per l’anno 2012 e, in generale, la natura patrimoniale del tributo.

  • sentenza Corte cost. n. 60/2024

    richiamata per distinguere i casi di immobili oggettivamente inutilizzabili per cause non imputabili al contribuente.

Massime di principio

  • Per gli immobili-merce l’esenzione IMU opera solo nei limiti previsti dalla legge e, per l’assetto normativo considerato, soltanto dal 1° gennaio 2014; per le annualità precedenti resta dovuta l’imposta.
  • Il beneficio fiscale sugli immobili-merce richiede la specifica dichiarazione per ciascuna annualità, poiché la condizione di esenzione è un fatto variabile che deve essere comunicato all’ente impositore; la conoscenza di fatto del Comune non sostituisce l’adempimento dichiarativo.
  • Le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non hanno valore vincolante sull’interpretazione della norma tributaria quando risultino incompatibili con il dato legislativo.
  • In caso di scissione parziale già perfezionata prima dell’anno d’imposta, il soggetto passivo IMU per gli immobili trasferiti è la società beneficiaria, non la società scissa, quanto al tributo relativo al periodo successivo all’operazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sull’IMU dei beni-merce per gli anni anteriori al 2014 non impediscono l’applicazione del tributo, poiché l’IMU colpisce il possesso quale indice di capacità contributiva e la successiva esenzione legislativa è una scelta di politica fiscale non retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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