Cassazione Civile, Ordinanza n. 30109/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di euro 37.662,00 corrisposti a titolo di prima rata dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 5 della l. n. 448/2001 per la rivalutazione delle partecipazioni societarie riferita all'anno d'imposta 2008. Sosteneva che la procedura non si fosse perfezionata perché non era stata depositata la perizia giurata di stima, non erano state versate le rate successive e non era stata indicata in dichiarazione la rivalutazione; perciò il pagamento della prima rata sarebbe risultato privo di causa e ripetibile. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l. n. 448/2001 e dell'art. 2041 c.c., assumendo che, in mancanza di perizia e dichiarazione, la procedura agevolativa non si fosse perfezionata e i versamenti effettuati fossero inefficaci, con conseguente diritto alla restituzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in tema di rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448/2001, il perfezionamento dell'opzione agevolativa si realizza con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, quale atto unilaterale dichiarativo di volontà portato a conoscenza dell'Amministrazione mediante il pagamento. La mancata presentazione della perizia di stima e l'omessa indicazione in dichiarazione non incidono, nel caso esaminato, sul perfezionamento dell'opzione; inoltre il mancato versamento delle rate successive non equivale a rinuncia all'agevolazione, perché la rateizzazione è solo una modalità di pagamento. È stata esclusa anche la possibilità di invocare l'art. 2041 c.c., poiché l'attribuzione patrimoniale trova giustificazione nel regime opzionale scelto dal contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. 28 dicembre 2001, n. 448
La scelta di rivalutare le partecipazioni si perfeziona con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva; la perizia di stima va conservata dal contribuente e la rateizzazione è solo una modalità di pagamento dell'imposta.
Non è applicabile la ripetizione per arricchimento senza causa quando l'attribuzione patrimoniale è giustificata dal regime opzionale validamente esercitato con il pagamento della prima rata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
L'opzione del contribuente, una volta comunicata all'Amministrazione tramite il pagamento, ha natura di atto unilaterale dichiarativo di volontà e non è revocabile unilateralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale di decisione.
art. 81, comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È la disposizione del TUIR cui rinvia l'art. 5 l. n. 448/2001 per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze sui titoli e sulle partecipazioni.
Massime di principio
- In materia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni, il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva può integrare il perfezionamento dell'opzione agevolativa e determina l'effetto di rideterminazione del valore della partecipazione.
- La mancata presentazione della perizia di stima o l'omessa indicazione della rivalutazione in dichiarazione non escludono, di per sé, l'efficacia dell'opzione quando il contribuente abbia effettuato il pagamento previsto dalla legge.
- La rateizzazione dell'imposta sostitutiva è una modalità di adempimento del debito fiscale e non vale come facoltà di revoca dell'opzione o come rinuncia all'agevolazione già esercitata.
- Quando l'attribuzione patrimoniale è sorretta da una valida opzione normativa esercitata dal contribuente, non è esperibile la ripetizione per arricchimento senza causa per ottenere la restituzione di quanto versato.
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