Cassazione Civile, Ordinanza n. 20308/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da convenzioni stipulate il 25 gennaio 2001 tra la Regione Sicilia e una società privata, affidataria della gestione di impianti di dissalazione a Lipari e Porto Empedocle, dopo una gara andata deserta e una successiva trattativa privata. La società gestiva la produzione e cessione di acqua dissalata a favore dell'ente acquedotti siciliani e del Comune di Lipari; i pagamenti si erano interrotti dopo il 2005. La società agiva per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per l'acqua fornita, invocando in via principale un'obbligazione derivante dalla legge regionale siciliana n. 134 del 1982, in subordine la responsabilità della Regione e dell'assessorato come garanti delle obbligazioni dell'EAS, ulteriormente in subordine la responsabilità precontrattuale dell'EAS ex art. 1337 c.c. e, da ultimo, l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva escluso un'obbligazione ex lege in capo all'EAS, negato la responsabilità precontrattuale e della Regione, ma aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. liquidando l'indennizzo al netto dell'utile di impresa con una riduzione del 15%. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della legge regionale n. 134 del 1982, sostenendo che l'obbligazione di pagamento fosse direttamente ex lege e che la Regione fosse obbligata solidalmente; 2) violazione della medesima legge, della l. n. 241/1990 e dell'art. 1218 c.c., sostenendo in via subordinata che la convenzione avesse natura contrattuale e producesse effetti anche verso terzi, così da escludere la necessità di un contratto scritto con EAS; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che, anche in presenza di arricchimento senza causa, l'indennizzo dovesse includere l'utile di impresa e non subire la decurtazione operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che dalla disciplina regionale e dalle convenzioni emergeva la necessità di un contratto scritto tra il gestore e i cessionari dell'acqua, sicché l'obbligazione dell'EAS non scaturiva direttamente dalla legge ma dal contratto a valle, che nella specie mancava. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e non autosufficiente, oltre che infondato nel merito: non si trattava di contratto a favore di terzo e, in ogni caso, i contratti con la pubblica amministrazione stipulati a trattativa privata richiedono la forma scritta a pena di nullità. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che nell'azione di indebito arricchimento l'indennizzo va commisurato alla diminuzione patrimoniale subita, con esclusione dell'utile di impresa e del lucro cessante; pertanto era corretta la decurtazione operata dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con conferma della decisione di merito nei limiti in cui aveva riconosciuto un indennizzo ex art. 2041 c.c. depurato dell'utile.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per la pretesa responsabilità precontrattuale, ma escluso perché la mancata formalizzazione del contratto non era imputabile alla controparte e la questione era comunque assorbita dalla disciplina del rapporto
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, con esclusione dell'utile di impresa e del lucro cessante
artt. 2 e 3 l.r. Sicilia n. 134/1982
la legge regionale prevede la convenzione di affidamento e, soprattutto, l'obbligo di stipulare un apposito contratto con ciascun utente per regolare i rapporti di utenza e pagamento
art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per qualificare la trattativa privata in termini di attività di diritto privato della pubblica amministrazione
invocato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere l'inadempimento contrattuale, ma non applicabile in mancanza di un valido contratto scritto con l'EAS
richiamato dalla ricorrente per sostenere effetti diretti del contratto verso terzi, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto
il contratto a favore di terzo attribuisce al terzo un vantaggio ma non lo rende parte del contratto; nel caso concreto la convenzione tra Regione e gestore aveva contenuto complesso e distinto dal contratto a valle con EAS e Comune
richiamato dalla ricorrente per qualificare le convenzioni come appalto, ma la Corte ha escluso tale ricostruzione ai fini della pretesa verso EAS
art. 16 r.d. n. 2440/1923
i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati con forme proprie e con intervento del pubblico ufficiale rogante
art. 17 r.d. n. 2440/1923
anche i contratti a trattativa privata con la PA devono essere stipulati in forme scritte tipiche, a pena di nullità
la tariffa del servizio idrico costituisce il corrispettivo del servizio e copre i costi di gestione secondo criteri normativamente predeterminati
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo e mira alla copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, non all'attribuzione dell'utile nella quantificazione ex art. 2041 c.c.
art. 10 d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011
richiamato per ribadire i principi di determinazione tariffaria e di copertura dei costi nel servizio idrico
art. 23, comma 2, l.r. Sicilia n. 15/2004
la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua, ma nei limiti delle obbligazioni riconducibili all'attività negoziale dell'ente
gli enti pubblici economici sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese; la Corte ha rilevato l'assenza di prova dei requisiti per qualificare l'EAS come ente pubblico economico
Massime di principio
- Quando una legge speciale e una convenzione di affidamento prevedono espressamente la stipulazione di un apposito contratto con il soggetto cessionario della prestazione, l'obbligazione di pagamento non può ritenersi automaticamente sorgere ex lege in capo al cessionario se il contratto a valle non sia stato validamente concluso.
- In tema di contratti con la pubblica amministrazione, anche se l'affidamento avvenga a trattativa privata, la forma scritta richiesta dall'ordinamento è requisito essenziale e la sua mancanza comporta la nullità del contratto.
- Il contratto a favore di terzo non trasforma il terzo in parte del rapporto contrattuale: il terzo può beneficiare degli effetti del contratto stipulato tra altri soggetti, ma resta distinto dal rapporto negoziale e non è automaticamente obbligato in base alla sola convenzione a monte.
- Nell'azione generale di arricchimento senza causa, l'indennizzo si commisura alla diminuzione patrimoniale dell'impoverito e all'arricchimento effettivamente conseguito dall'altra parte, con esclusione del lucro cessante e dell'utile di impresa che sarebbe spettato in presenza di un valido contratto.
- La tariffa del servizio idrico ha natura di corrispettivo regolato dalla legge e serve alla copertura dei costi del servizio; tuttavia, tale natura non implica che, in sede di ripetizione o di indennizzo ex art. 2041 c.c., debba sempre essere riconosciuto anche il margine di utile dell'impresa.
- In cassazione, la censura sull'interpretazione di un contratto o di una convenzione richiede la specifica indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove di fatto o di qualificazione giuridica del rapporto non trattate dalla sentenza impugnata e non dedotte nei gradi di merito.
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