Cassazione Civile, Ordinanza n. 20782/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della C.T.R. Marche deducendo due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 17-bis, 22 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 10 della l. n. 212/2000 e degli artt. 53 e 97 Cost., denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato memoria evidenziando che la lite fiscale era stata definita dal coobbligato ai sensi dell'art. 1, comma 202, l. n. 197/2022, chiedendosi dunque di prendere atto della sopravvenuta definizione della controversia.
La decisione
La Corte ha rilevato che la lite fiscale era stata definita da un coobbligato ai sensi dell'art. 1, comma 202, l. n. 197/2022 e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio in considerazione della definizione agevolata intervenuta. Ha escluso, infine, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio di tale misura e la sua operatività solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria la cui violazione avrebbe determinato nullità della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come parametro processuale la cui violazione avrebbe determinato nullità della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come disposizione processuale tributaria asseritamente violata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma di ricorso per cassazione per il motivo di nullità processuale della sentenza.
Richiamato dal ricorrente quale parametro violato in relazione ai principi dello Statuto del contribuente.
artt. 53 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente come parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma di ricorso per cassazione per la dedotta violazione di legge.
Applicato dalla Corte per disporre l'estinzione del giudizio in conseguenza della sopravvenuta definizione della lite.
art. 1, comma 202, l. n. 197/2022
Considerato quale base della definizione agevolata della lite fiscale intervenuta da parte del coobbligato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato, affermando che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione della lite fiscale da parte del coobbligato comporta l'estinzione del giudizio di cassazione per cessata materia del contendere, quando risulti che la controversia è stata ormai definita secondo la disciplina agevolativa applicabile.
- In presenza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero processo in ragione della sopravvenienza che ha eliminato l'interesse alla decisione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tipici espressamente previsti dalla norma, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria.
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