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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38332/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di un professionista, di somme asseritamente dovute per un incarico di direttore operativo nella direzione lavori di bonifica di un sito industriale dismesso, in relazione al quale il giudice di primo grado aveva negato il compenso contrattuale per mancanza di convenzione scritta ma aveva accolto la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La corte d'appello, dopo la riassunzione del giudizio a seguito della cessazione dell'ufficio commissariale, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione e della Presidenza del Consiglio, ma aveva rigettato l'azione ex art. 2041 c.c. ritenendo non provato il requisito dell'utilitas o del suo riconoscimento, esplicito o implicito, da parte dell'amministrazione. Il ricorrente principale ha dedotto la violazione dell'art. 2041 c.c. sostenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'utilità dell'opera non è più requisito dell'azione di indebito arricchimento proposta contro la pubblica amministrazione, essendo sufficiente la prova dell'impoverimento, dell'arricchimento e della mancanza di giustificazione dello spostamento patrimoniale. Ha inoltre censurato, in via subordinata, la motivazione della corte territoriale sulla supposta insussistenza dell'utilitas. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato lamentando, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ufficio commissariale, sostenendo che il trasferimento delle competenze alla Regione avrebbe determinato successione universale e non a titolo particolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il principio secondo cui, nell'azione di arricchimento senza causa proposta contro la pubblica amministrazione, non è necessario provare il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando il corretto criterio probatorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato respinto, perché il trasferimento delle competenze è stato qualificato come successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con conservazione della parte originaria e prosecuzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova dell'impoverimento, dell'arricchimento e dell'assenza di giustificazione; contro la pubblica amministrazione non è richiesto il riconoscimento dell'utilità dell'opera, restando rilevante solo la prova che l'ente abbia rifiutato o non potuto rifiutare l'arricchimento.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato come norma di sistema sull'azione generale di arricchimento, in combinazione con l'art. 2041 c.c., per delinearne i presupposti applicabili anche nei confronti della P.A.

  • art. 111 c.p.c.

    Il trasferimento di competenze tra enti è stato qualificato come successione a titolo particolare nel rapporto controverso, con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per escludere la successione universale, ritenuta configurabile solo in ipotesi diverse, non ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata dal ricorrente principale per censurare l'erronea applicazione dell'art. 2041 c.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio di motivazione, invocata dal ricorrente principale in relazione alla valutazione dell'utilitas.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorso incidentale per denunciare una pretesa violazione processuale in tema di legittimazione passiva.

  • art. 1, comma 422, L. 147/2013

    Richiamato nel contesto del trasferimento di competenze e della successione tra enti, ma non ritenuto decisivo per configurare una successione universale nel caso concreto.

  • art. 1 O.P.C.M. n. 57 del 14/3/2013

    Disciplinava le modalità di trasferimento delle competenze alla Regione nell'ambito della cessazione del regime emergenziale; la Corte lo ha letto come indice di successione a titolo particolare.

  • L.R. Calabria n. 18/2013

    Richiamata dai ricorrenti incidentali a sostegno del trasferimento integrale di competenze alla Regione, ma non idonea a mutare la qualificazione processuale della vicenda.

  • Cass. SU n. 10798/2015

    Richiamata come precedente risolutivo: il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento proposta contro la P.A.

  • Cass. n. 15937/2017

    Richiamata in continuità con Cass. SU n. 10798/2015 sul medesimo principio in tema di arricchimento senza causa.

  • Cass. n. 7158/2018

    Richiamata per affermare che la prova contraria grava sul convenuto pubblico, il quale può dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o fu inconsapevole.

  • Cass. n. 16793/2018

    Richiamata in una precedente controversia tra le stesse parti per confermare la qualificazione del trasferimento di competenze come successione a titolo particolare.

  • Cass. SU n. 21690/2019

    Richiamata per un caso analogo di trasferimento di funzioni tra enti territoriali, con applicazione dell'art. 111 c.p.c. e permanenza della qualità di parte dell'ente trasferente.

Massime di principio

  • Nell'azione di arricchimento senza causa proposta contro la pubblica amministrazione non è necessario provare che l'ente abbia espresso un riconoscimento, esplicito o implicito, dell'utilità della prestazione: ciò che rileva è la prova oggettiva dell'arricchimento, dell'impoverimento e della mancanza di giustificazione dello spostamento patrimoniale.
  • L'ente convenuto può paralizzare la domanda dimostrando di aver rifiutato l'arricchimento oppure di non aver potuto rifiutarlo perché inconsapevole del fatto; in tal caso l'arricchimento è non imputabile in quanto imposto.
  • Quando vi sia trasferimento di competenze tra amministrazioni o uffici, la qualificazione della vicenda come successione a titolo particolare comporta l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e conservazione della legittimazione dell'ente trasferente.
  • Nel giudizio di arricchimento senza causa, la prova dell'utilitas non costituisce più un autonomo onere dell'attore; il baricentro dell'accertamento si sposta sulla dimostrazione dell'arricchimento oggettivo e sull'eventuale prova contraria del convenuto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicato

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