Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01141/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato la capacità reddituale ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2014, muovendo da un processo verbale della Guardia di Finanza che contestava alla società l'indebita deduzione di costi e detrazione di imposte relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, con riflessi anche ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva ritenuto provato che la società emittente delle fatture fosse priva di reale struttura imprenditoriale e coinvolta in un sistema di fatture false; aveva inoltre escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della disciplina invocata sul recupero dei componenti positivi collegati ai costi fittizi. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e del provvedimento giurisdizionale, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché le fatture fossero oggettivamente inesistenti e che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività delle operazioni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse all'Ufficio provare l'inesistenza delle operazioni e che tale prova fosse mancata; 3) violazione della disciplina che consente di non assoggettare a imposizione i componenti positivi direttamente collegati a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, lamentando che la CTR non avesse escluso dal reddito i ricavi correlati alle operazioni passive ritenute fittizie e richiamando una relazione tecnica sulla redditività media dell'impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione della CTR era ricostruibile nel suo complesso e l'apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito non integrava violazione dell'art. 2697 c.c., perché il ricorrente contestava in realtà la valutazione delle prove e non un'erronea attribuzione dell'onere probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché non erano state indicate puntualmente le operazioni attive direttamente correlate ai costi asseritamente inesistenti, non bastando il mero rinvio a una tabella di concordanza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro del contenuto-motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse comunque ricostruibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché l'iter logico del giudice di merito era desumibile dal complesso della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Ritenuto applicabile solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; nel caso concreto la CTR aveva escluso la violazione del contraddittorio.

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in L. 44/2012

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

    Per invocare l'esclusione dei componenti positivi dal reddito occorre indicare specificamente le spese o i costi fittizi e il nesso di diretta correlazione con i ricavi contestati; il generico rinvio a documentazione riepilogativa non è sufficiente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla capacità contributiva; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando, pur correttamente individuato l'onere, valuti in modo non condiviso le risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per la censura di nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Per l'ammissibilità del ricorso è necessaria una esposizione specifica dei fatti e delle operazioni rilevanti; il rinvio generico a una tabella non soddisfa l'onere di specificità.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di motivazione apparente è infondata quando dall'insieme della sentenza sia comunque ricostruibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice inverta l'onere della prova; se invece si contesti l'apprezzamento delle prove, la doglianza attiene al vizio di motivazione o alla valutazione del materiale istruttorio, non alla ripartizione dell'onere probatorio.
  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, chi intenda beneficiare dell'esclusione dei ricavi direttamente correlati ai costi fittizi deve allegare e indicare in modo specifico le singole operazioni attive e il preciso nesso di diretta afferenza con quelle passive inesistenti.
  • Il mero rinvio a prospetti riepilogativi, tabelle di concordanza o documentazione non specificamente illustrata non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera nei casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.