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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28806/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sei cartelle di pagamento, deducendo che non gli erano mai state notificate e che i relativi crediti erano prescritti. In appello erano state annullate quattro cartelle, mentre per le altre due il giudice aveva ritenuto provata la regolare notifica. In cassazione il contribuente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la CTR avesse valorizzato soltanto copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e degli atti notificatori, senza gli originali, nonostante il disconoscimento di conformità; dall'altro, che per una delle due cartelle la notifica ex art. 140 c.p.c. fosse invalida per mancanza della raccomandata informativa e che, comunque, i crediti fossero prescritti. Ha quindi denunciato violazione di norme sulla prova documentale, sulla notificazione degli atti esattoriali e sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi connessi e carenti di specificità e autosufficienza, poiché nel ricorso non erano stati adeguatamente indicati e localizzati i documenti necessari a verificare la natura degli atti notificatori e la loro eventuale conformità agli originali. Ha inoltre osservato che, non essendo stata tempestivamente impugnata la pretesa nei termini, non poteva essere utilmente fatta valere la prescrizione o decadenza maturata prima della notifica delle cartelle. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolarità della prova della notificazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha invece rilevato il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di notificazione, senza che la Corte entrasse nel merito per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità della notifica in mancanza della raccomandata informativa; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di autosufficienza.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della notifica delle cartelle di pagamento.

  • art. 3 L. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare che, nel ricorso per cassazione tributario, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, con i dati necessari alla loro individuazione e alla collocazione nei gradi di merito.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per ribadire che, pur non dovendo il ricorrente riprodurre nuovamente i documenti, è necessario domandare la trasmissione del fascicolo e rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la regola per cui il fascicolo di parte nel processo tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, ma ciò non esonera dall'onere di specifica indicazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, la disponibilità del fascicolo di parte nel fascicolo d'ufficio non esonera il ricorrente dall'onere di indicare in modo specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, con precisazione della loro collocazione processuale.
  • La censura sulla validità della notificazione di una cartella di pagamento è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, attraverso una puntuale localizzazione dei documenti, se siano stati prodotti originali o copie e se vi sia stato un valido disconoscimento di conformità.
  • La deduzione di prescrizione o decadenza di un credito iscritto a ruolo non può essere utilmente fatta valere quando il contribuente non abbia tempestivamente impugnato la cartella nei termini, se la maturazione del termine si colloca prima della notifica dell'atto opposto.
  • Il giudizio di legittimità non consente un riesame del merito della prova documentale in difetto del rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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