Cassazione Civile, Sentenza n. 11325/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva notificato alla società un atto di recupero del credito d'imposta relativo al 2009 ritenendo il credito superiore al limite massimo previsto (art. 34, L. n. 388/2000). La società impugnò con successo in primo grado; l'Agenzia propose appello sostenendo, in sostanza, che l'ufficio non fosse decaduto. Questione centrale: se alla fattispecie dell'atto di recupero del credito si applichi la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 57 DPR n. 633/1972 (come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 313/1997) e dalla normativa successiva che rinvia a tale regime, in particolare per i casi in cui il contribuente ritarda a produrre documentazione oltre i 15 giorni richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione dell'art. 57 DPR n. 633/1972 e art. 1, comma 421, L. n. 311/2004), affermando che l'atto di recupero del credito ha natura accertativa e che il regime di decadenza e le relative proroghe richiamate dall'art. 57 si applicano anche agli atti di recupero, in virtù del rinvio testuale operato dalla normativa (in particolare art. 27, commi 16-17, del d.l. n. 185/2008). Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la sentenza impugnata della CTR Toscana è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e liquidazione spese.
Norme richiamate
Fondamento iniziale della contestazione: il recupero è stato motivato dal presunto superamento del limite dei crediti previsto da tale norma
Modifica del regime dei termini; la CTR aveva ritenuto che la modifica riguardasse solo gli avvisi di accertamento, ma la Corte ha indicato che, per la materia della decadenza, va considerata l'assimilazione dell'atto di recupero all'avviso di accertamento
DPR n. 633/1972, art. 57 (in particolare comma 3)
Prevede, tra l'altro, la proroga del termine ordinario quando il contribuente ritarda a presentare la documentazione richiesta oltre il termine di 15 giorni; la Corte ha stabilito che tale regime si applica anche agli atti di recupero, laddove la normativa rinvia al regime di cui all'art. 57
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 421
Disciplina specifica sulla decadenza per gli avvisi di recupero relativi a crediti inesistenti; funzione di collegamento alla disciplina dei termini di decadenza
D.L. n. 185/2008, art. 27, commi 16-17
"Salvi í più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p. peri! reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, l'atto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"
Stabilisce termini specifici di notifica per gli atti di recupero e rinvia (commi successivi) ai termini di decadenza previsti dagli articoli richiamati (DPR n. 600/1973, art. 43 e DPR n. 633/1972, art. 57), implicando quindi l'applicabilità del regime di decadenza (inclusa la proroga) agli atti di recupero
Riferito come termine comparativo per la disciplina di decadenza; il rinvio normativo collegato ai termini di decadenza deve essere interpretato unitariamente con l'art. 57 del DPR n. 633/1972
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Norma sulla compensazione e sui modelli di pagamento unificato; richiamata nel contesto della fattispecie (crediti inesistenti usati in compensazione)
Massime di principio
- L'atto di recupero del credito d'imposta ha natura accertativa e, per finalità di decadenza, va considerato assimilato all'avviso di accertamento.
- Se una norma successiva (es. d.l. n. 185/2008 che richiama L. n. 311/2004) rinvia espressamente al regime di decadenza di art. 57 DPR n. 633/1972, le proroghe e le regole di sospensione previste da quest'ultimo articolo si applicano anche agli atti di recupero.
- La proroga del termine ordinario prevista per il caso di ritardo del contribuente nella produzione di documenti oltre il termine di 15 giorni (art. 57, comma 3) può operare anche rispetto agli atti di recupero, se la normativa li ricomprende tramite rinvio.
- In contenzioso è cruciale verificare la decorrenza e la corretta applicazione dei termini di notifica degli atti di recupero (es. termine del 31 dicembre dell'ottavo anno indicato dal d.l. n. 185/2008) e l'eventuale presenza di fatti che giustifichino la proroga o la sospensione.
- Dal punto di vista difensivo, è importante documentare tempestivamente la produzione dei documenti richiesti dall'amministrazione (rispondere nei 15 giorni) per evitare che operi la proroga a sfavore del contribuente; dal punto di vista dell'ufficio, è importante motivare il richiamo alle norme che estendono il regime di decadenza agli atti di recupero.
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