Cassazione Civile, Ordinanza n. 25734/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione di più contratti di lavoro a termine tra una lavoratrice e un ente autonomo fieristico siciliano. La Corte d'appello aveva già dichiarato illegittima la proroga dei contratti per violazione della disciplina sui contratti a termine, riconoscendo però soltanto il risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2012 e negando la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendo applicabile all'ente la normativa regionale che impone l'assunzione mediante concorso pubblico per posti non corrispondenti alla scuola dell'obbligo. Dopo un primo ricorso, la Cassazione aveva cassato la sentenza per difetto di corretta verifica della sottoposizione dell'ente a controllo, tutela e vigilanza della Regione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto sussistente tale sottoposizione, valorizzando statuto, regolamento e ingerenza regionale nella vita dell'ente, e ha confermato la necessità del concorso pubblico, con conseguente esclusione della conversione. Nel secondo ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: 1) violazione della normativa regionale, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto prima accertare in concreto la riconducibilità dell'ente tra quelli assoggettati a controllo, tutela e vigilanza regionale e poi verificare la disciplina interna dell'ente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della normativa regionale, assumendo che la corte territoriale avesse desunto in modo errato la vigilanza regionale da elementi secondari dello statuto e senza considerare l'autonomia dell'ente, la mancata partecipazione della Regione tra i soci e l'assenza di poteri di controllo sugli organi gestionali; in via subordinata ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale delle norme regionali che impedirebbero la conversione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, i primi due motivi, osservando che il posto per cui la lavoratrice era stata assunta richiedeva un titolo superiore alla scuola dell'obbligo e che, secondo la normativa regionale richiamata, l'accesso a tali posti tramite assunzione da parte degli enti ivi indicati è subordinato a pubblico concorso. Ha inoltre precisato che la questione decisa in cassazione nel precedente giudizio riguardava solo l'accertamento della sottoposizione dell'ente a controllo, tutela e vigilanza della Regione, non anche la necessità del concorso per quel posto, già coperta da giudicato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello di Palermo, che aveva tratto tale sottoposizione dall'ingerenza regionale nell'approvazione dello statuto, nella gestione tramite organi di controllo contabile e nel momento estintivo dell'ente. Quanto al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e priva di adeguata indicazione di rilevanza e non manifesta infondatezza. È stato inoltre disposto il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, e nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
richiamato come disposizione violata dalla proroga dei contratti a termine, ma il punto non è oggetto di ulteriore controversia in cassazione
richiamato per il solo risarcimento del danno conseguente all'illegittimità del termine
art. 3, L.R. Sicilia n. 12/1991
prevede, per gli enti regionali rientranti nella disciplina, l'assunzione mediante pubblico concorso per i posti che richiedono titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo
art. 49, L.R. Sicilia n. 15/2004
rinvia alla disciplina regionale sull'assunzione per concorso pubblico e si applica anche agli enti pubblici economici se sottoposti a controllo, tutela e vigilanza della Regione
art. 1, comma 1-bis, L.R. Sicilia n. 12/1991
menzionato come norma che esclude espressamente alcuni enti dall'ambito della disciplina sul concorso pubblico; la Corte ne trae conferma dell'inclusione degli enti pubblici economici quando non esclusi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
invocati per censurare la valutazione delle prove e dello statuto da parte del giudice di merito
art. 117 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale subordinata
art. 41 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale subordinata
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'ente non sarebbe assimilabile a pubblica amministrazione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura privatistica dell'ente
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'accesso al pubblico impiego
richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione
art. 1 L.R. Sicilia n. 10/2000
richiamato dalla ricorrente nella prospettazione costituzionale
art. 23 L.R. Sicilia n. 10/2000
richiamato dalla ricorrente nella prospettazione costituzionale
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una normativa regionale subordina l'assunzione a concorso pubblico per gli enti sottoposti a controllo, tutela e vigilanza della Regione, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di tale sottoposizione attraverso gli elementi statutari, regolamentari e organizzativi dell'ente.
- Se la Corte di cassazione, nel precedente giudizio, ha cassato la sentenza solo per difetto di accertamento di un presupposto fattuale o giuridico, tale limitazione delimita il giudicato sul punto e impedisce di rimettere in discussione questioni già definitivamente decise.
- Una censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole dello statuto o degli atti dell'ente non integra di per sé violazione di legge, quando il giudice di merito abbia fornito un'interpretazione coerente e logica della disciplina applicabile.
- La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte è inammissibile se non è specificamente illustrata quanto a rilevanza nel giudizio e a non manifesta infondatezza, restando insufficiente un richiamo generico ai parametri costituzionali.
- L'ingerenza della Regione nella fase genetica, gestionale ed estintiva dell'ente può costituire indice della sottoposizione dell'ente a controllo, tutela e vigilanza regionale ai fini dell'applicazione della disciplina sul reclutamento pubblico.
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