Cassazione Civile, Ordinanza n. 25746/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente e un'associazione regionale di allevatori. Il lavoratore sosteneva di non avere ricevuto la retribuzione per il periodo gennaio 2015-marzo 2017, né le mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) per gli anni 2015 e 2016, né alcuni rimborsi spese; chiedeva quindi la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale, anche sulla base di consulenza tecnica contabile, accoglieva la domanda e condannava l'associazione al pagamento di euro 50.690,79. La Corte d'appello rigettava il gravame del datore di lavoro, ritenendo corretta la quantificazione del credito: detrazione di quanto percepito dal lavoratore dall'INPS a titolo di cassa integrazione guadagni in agricoltura, mancata detrazione del contributo di solidarietà in quanto, secondo l'accordo sindacale, esso doveva essere anticipato dal datore di lavoro con successivo rimborso INPS, e ritenuta infondata la doglianza sul mancato scomputo di somme già versate perché il CTU avrebbe già considerato tali pagamenti. In Cassazione il datore di lavoro ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 5, co. 5, d.l. n. 148/1993 conv. in L. n. 236/1993, come interpretato dalla circolare ministeriale n. 20/2004, assumendo che il pagamento del contributo di solidarietà sarebbe dovuto avvenire trimestralmente e solo dopo l'erogazione ministeriale al datore, con censura per mancata applicazione della circolare; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere la Corte considerato un bonifico del 18/09/2017 che avrebbe attestato il pagamento parziale del contributo di solidarietà per il periodo 2015-2016, deducendo che il CTU non ne avrebbe tenuto conto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, osservando che, secondo la stessa procedura richiamata dalla circolare, alla data della decisione d'appello il contributo era comunque divenuto esigibile; ha inoltre rilevato che la censura non considerava il criterio contabile adottato dal CTU e recepito dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava la parte saliente della consulenza tecnica idonea a dimostrare che il CTU non avesse già computato il bonifico del settembre 2017; la Corte ha anche osservato che la motivazione di merito dava conto di una detrazione già operata per un pagamento di dicembre 2016, mentre il pagamento invocato era successivo. La Corte ha inoltre escluso il diritto del controricorrente al rimborso delle spese, poiché il controricorso era tardivo e quindi inammissibile, con conseguente preclusione delle memorie depositate ai sensi del rito camerale. Il ricorso è stato infine dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione datrice di lavoro. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo per difetto di interesse e, comunque, perché non confrontato con il criterio contabile del CTU recepito dai giudici di merito; il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta o puntualmente indicata la parte della consulenza tecnica necessaria a dimostrare l'erroneità della valutazione della Corte d'appello. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la rifusione in favore del controricorrente per tardività del controricorso, con conseguente inammissibilità anche delle memorie depositate. È stato infine disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, co. 5, d.l. n. 148/1993 conv. in L. n. 236/1993
La norma, richiamata dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà difensiva, non è stata ritenuta decisiva ai fini del ricorso perché, anche seguendo la procedura di erogazione richiamata dalla circolare ministeriale, il credito del lavoratore risultava comunque esigibile al momento della decisione d'appello.
circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro
La Corte non le attribuisce efficacia tale da sovrapporsi alla legge o all'accordo sindacale; la ricorrente non può utilmente invocarla per escludere l'esigibilità del credito già maturato.
È richiamato per evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti a uno dei vizi tipizzati; la ricorrente non aveva correttamente indicato il relativo paradigma di censura.
Non è stata accolta la censura di violazione della norma sulla valutazione delle prove, perché la ricorrente non ha assolto l'onere di indicare in modo autosufficiente gli elementi della consulenza tecnica necessari a dimostrare l'errore denunciato.
Nel rito camerale, il controricorso tardivo è inammissibile e preclude ulteriori attività difensive scritte della parte intimata, salvo il parziale recupero delle difese orali quando vi sia udienza di discussione.
La tardiva costituzione del controricorrente comporta la preclusione delle difese previste per la parte intimata oltre il termine di legge.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1 quater quale base del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la censura non è idonea, anche se accolta, a modificare in concreto la posizione giuridica della parte ricorrente al momento della decisione.
- La deduzione di un errore nella valutazione delle risultanze tecniche richiede una critica autosufficiente: il ricorso deve riportare o indicare puntualmente le parti della consulenza che dimostrano l'errore denunciato, soprattutto quando la decisione di merito abbia già recepito il criterio contabile del CTU.
- La censura che contesti il mancato scomputo di un pagamento deve confrontarsi con l'accertamento di merito già compiuto sulla base della consulenza tecnica; senza tale confronto, la doglianza è inammissibile.
- Nel procedimento camerale di cassazione, il controricorso tardivamente notificato è inammissibile e determina la preclusione delle ulteriori difese scritte della parte intimata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.
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