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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, licenziato per ragioni disciplinari dopo una contestazione relativa a condotte tenute in servizio, aveva impugnato il recesso sostenendo: (i) che la contestazione disciplinare non fosse sufficientemente specifica e che fosse stato leso il diritto di difesa; (ii) che il datore non avesse provato adeguatamente i fatti addebitati, con asserito travisamento delle risultanze istruttorie; (iii) che la decisione di merito avesse valorizzato documenti non indicati nella contestazione e acquisiti senza contraddittorio; (iv) che la motivazione sulla proporzionalità del licenziamento fosse apparente o comunque insufficiente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la contestazione fosse analitica, che il lavoratore avesse potuto difendersi, che i fatti fossero provati per documenti e testimonianze, e che la condotta integrasse una grave violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede tale da ledere il vincolo fiduciario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della contestazione disciplinare, attività riservata al giudice di merito e in parte preclusa anche dalla doppia conforme; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la contestazione disciplinare non deve contenere l'indicazione specifica dei documenti poi utilizzati nel giudizio, essendo tale onere processuale da assolvere nel processo e non nella fase disciplinare, e comunque la prova documentale contestata era stata richiamata solo ad abundantiam; il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione sulla proporzionalità del licenziamento, pur sintetica, era sufficiente e non apparente, in quanto chiaramente ancorata alla gravità della violazione dei doveri fondamentali del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è ammesso un riesame del merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, penult. co., c.p.c.

    La c.d. doppia conforme preclude la censura di merito sulle valutazioni di fatto quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordi.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio se la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se maschera un dissenso sulla valutazione delle prove e non un effettivo errore sull'utilizzo di prove legali.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio processuale va rispettato nel giudizio; la mancata indicazione dei documenti nella contestazione disciplinare non integra di per sé violazione del contraddittorio.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia concisa ma intellegibile.

  • art. 2119 c.c.

    La grave violazione dei doveri del lavoratore può integrare giusta causa di licenziamento se rompe il vincolo fiduciario.

  • art. 2106 c.c.

    La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione; la valutazione di proporzionalità resta apprezzamento di merito se logicamente motivato.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere specifica e il lavoratore deve poter esercitare compiutamente il diritto di difesa; non è necessario indicare in essa i documenti che saranno poi prodotti in giudizio.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione della specificità della contestazione disciplinare o delle prove mediante una richiesta surrettizia di nuovo esame del merito.
  • La contestazione disciplinare deve essere specifica quanto ai fatti addebitati, ma non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica di tutti i documenti che il datore intenderà produrre nel successivo giudizio.
  • L'eventuale violazione del contraddittorio o del diritto di difesa va apprezzata con riferimento alla fase processuale in cui i documenti vengono introdotti e discussi, non alla sola fase disciplinare interna.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando mescola censure di violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova, senza una chiara sussunzione nel corretto paradigma processuale.
  • La motivazione sulla proporzionalità del licenziamento è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, le ragioni della rottura del vincolo fiduciario e della gravità dell'infrazione; non occorre una motivazione analitica o diffusa per escludere il vizio di motivazione apparente.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alle sole anomalie estreme che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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