Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, licenziato per ragioni disciplinari dopo una contestazione relativa a condotte tenute in servizio, aveva impugnato il recesso sostenendo: (i) che la contestazione disciplinare non fosse sufficientemente specifica e che fosse stato leso il diritto di difesa; (ii) che il datore non avesse provato adeguatamente i fatti addebitati, con asserito travisamento delle risultanze istruttorie; (iii) che la decisione di merito avesse valorizzato documenti non indicati nella contestazione e acquisiti senza contraddittorio; (iv) che la motivazione sulla proporzionalità del licenziamento fosse apparente o comunque insufficiente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la contestazione fosse analitica, che il lavoratore avesse potuto difendersi, che i fatti fossero provati per documenti e testimonianze, e che la condotta integrasse una grave violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede tale da ledere il vincolo fiduciario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della contestazione disciplinare, attività riservata al giudice di merito e in parte preclusa anche dalla doppia conforme; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la contestazione disciplinare non deve contenere l'indicazione specifica dei documenti poi utilizzati nel giudizio, essendo tale onere processuale da assolvere nel processo e non nella fase disciplinare, e comunque la prova documentale contestata era stata richiamata solo ad abundantiam; il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione sulla proporzionalità del licenziamento, pur sintetica, era sufficiente e non apparente, in quanto chiaramente ancorata alla gravità della violazione dei doveri fondamentali del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è ammesso un riesame del merito delle risultanze istruttorie.
art. 360, penult. co., c.p.c.
La c.d. doppia conforme preclude la censura di merito sulle valutazioni di fatto quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordi.
art. 115 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio se la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
La censura è inammissibile se maschera un dissenso sulla valutazione delle prove e non un effettivo errore sull'utilizzo di prove legali.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio processuale va rispettato nel giudizio; la mancata indicazione dei documenti nella contestazione disciplinare non integra di per sé violazione del contraddittorio.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia concisa ma intellegibile.
art. 2119 c.c.
La grave violazione dei doveri del lavoratore può integrare giusta causa di licenziamento se rompe il vincolo fiduciario.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione; la valutazione di proporzionalità resta apprezzamento di merito se logicamente motivato.
art. 7 L. n. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere specifica e il lavoratore deve poter esercitare compiutamente il diritto di difesa; non è necessario indicare in essa i documenti che saranno poi prodotti in giudizio.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione della specificità della contestazione disciplinare o delle prove mediante una richiesta surrettizia di nuovo esame del merito.
- La contestazione disciplinare deve essere specifica quanto ai fatti addebitati, ma non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica di tutti i documenti che il datore intenderà produrre nel successivo giudizio.
- L'eventuale violazione del contraddittorio o del diritto di difesa va apprezzata con riferimento alla fase processuale in cui i documenti vengono introdotti e discussi, non alla sola fase disciplinare interna.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando mescola censure di violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova, senza una chiara sussunzione nel corretto paradigma processuale.
- La motivazione sulla proporzionalità del licenziamento è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, le ragioni della rottura del vincolo fiduciario e della gravità dell'infrazione; non occorre una motivazione analitica o diffusa per escludere il vizio di motivazione apparente.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alle sole anomalie estreme che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionale.
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