Cassazione Civile, Ordinanza n. 25763/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo, con privilegio ex art. 2751-bis c.c., di crediti da differenze retributive sostenendo di avere svolto per anni mansioni di fatto superiori rispetto all’inquadramento formale nell’area A del personale degli enti di comparto, e cioè attività di autista soccorritore e poi di soccorritore di prossimità riconducibili all’area B del CCNL applicabile, oltre a un credito per spese legali liquidate in un precedente giudizio. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alle spese legali e rigettato quella sulle differenze retributive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione delle norme processuali e collettive rilevanti, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di individuare correttamente i CCNL e i CCNI succedutisi nel tempo, di compiere il necessario giudizio trifasico sulle mansioni superiori e di valorizzare le caratteristiche professionali dell’autista-soccorritore, la partecipazione al processo assistenziale, l’operatività in équipe e l’uso di strumenti sanitari, nonché le deliberazioni regionali che avrebbero previsto l’inquadramento in categoria B. Deduceva anche la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, insistendo sul diritto alle differenze retributive e affrontando, in via conseguente, il tema della prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ricostruito le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali applicabili, applicando in sostanza il giudizio trifasico e valorizzando la distinzione tra attività di mero supporto strumentale, proprie dell’area A, e svolgimento di fasi o fasce del processo con responsabilità specifica e competenze specialistiche, proprie dell’area B. La Corte ha osservato che i CCNL succedutisi nel tempo non presentavano, per i tratti differenziali rilevanti, un assetto sostanzialmente diverso tale da incidere sull’esito della controversia, che le previsioni integrative non potevano derogare al CCNL e che le mansioni allegate restavano connotate da mera collaborazione, sotto direzione altrui e senza la necessaria autonomia professionale. Ha inoltre escluso rilievo decisivo alle deliberazioni regionali e alla formazione professionale invocata. Essendo infondato l’an debeatur delle differenze retributive, la questione sulla prescrizione è stata dichiarata assorbita. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la complessità della materia e per l’assenza di precedenti esatti sul punto specifico.
Norme richiamate
richiamato come titolo di privilegio per i crediti di lavoro richiesti in insinuazione al passivo
evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma non ritenuto decisivo
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in relazione alla disciplina delle mansioni superiori e al diritto al trattamento corrispondente
art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
evocato dalla Corte per escludere che le attività residuali indicate integrassero il presupposto della prevalenza richiesta
art. 40 d.lgs. n. 265 del 2011
citato nel richiamo giurisprudenziale relativo alla validità del CCNI sulla descrizione dei profili professionali
art. 22, comma 1, lett. a), contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato per chiarire che il CCNI non poteva alterare i limiti e la struttura delle aree previste dal CCNL
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio sulle mansioni superiori occorre confrontare le attività concretamente svolte con le declaratorie contrattuali applicabili, verificando se il lavoratore abbia svolto in autonomia una fase o fascia del processo lavorativo o, invece, mere attività di supporto strumentale.
- La denominazione formale del profilo professionale o la partecipazione a corsi di formazione non sono di per sé sufficienti a fondare il diritto al superiore inquadramento se le mansioni effettive restano riconducibili all’area di appartenenza.
- Le previsioni della contrattazione integrativa non possono derogare alla struttura e ai contenuti delle declaratorie del contratto collettivo nazionale di riferimento.
- Ai fini dell’inquadramento superiore rilevano la maggiore professionalità, la responsabilità diretta e l’autonomia nell’esecuzione della prestazione; la mera esecuzione sotto direzione altrui, anche se inserita in un’équipe o in attività assistite, non basta.
- Quando il giudice di merito ricostruisce in modo non implausibile le mansioni svolte e le ricondduce a una declaratoria contrattuale corretta, la censura di legittimità che non si confronti puntualmente con tale ratio è destinata al rigetto.
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