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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un addetto al recapito postale che, secondo gli accertamenti di merito, aveva guidato il mezzo aziendale pur essendo privo di patente in corso di validità, con patente sospesa da mesi, e con casco non allacciato, senza informare il datore di lavoro né chiedere un diverso adibimento. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto la condotta dolosa e riconducibile alla clausola del CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio arrecanti o idonee ad arrecare forte pregiudizio alla società o a terzi; ha inoltre valorizzato il fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi e l'impossibilità di adibire il lavoratore al servizio di consegna con quel mezzo. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con sei motivi: (1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte avrebbe attribuito al dolo un significato non dedotto nel reclamo; (2) vizio motivazionale e nullità della sentenza per avere ravvisato un dolo non sussistente, poiché il lavoratore avrebbe potuto essere destinato ad altre mansioni; (3) violazione delle norme sul licenziamento disciplinare e del CCNL, assumendo che la condotta fosse solo colposa e non intenzionale; (4) violazione dell'art. 7 Stat. lav. per contestazione disciplinare asseritamente non specifica sul dolo, con lesione del diritto di difesa; (5) violazione degli artt. 112, 115 e 434 c.p.c. e vizio di motivazione per avere fondato il pregiudizio su ipotesi non provate; (6) violazione del CCNL, degli artt. 1362 ss. c.c. e 2119 c.c. per mancato apprezzamento concreto della gravità e della proporzionalità della sanzione, anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari e della lunga anzianità di servizio. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi in sostanza diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque formulati in modo generico e non conforme ai parametri di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha confermato, quindi, la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare senza preavviso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo. La Corte ha ritenuto: irrilevanti le diverse finalità soggettive attribuite al silenzio del lavoratore, essendo decisivo il dolo inteso come consapevole occultamento della sospensione della patente; inammissibili le censure che miravano a un nuovo esame del merito; non utile il mancato deposito del testo integrale del CCNL richiamato nel motivo; infondate le doglianze sul pregiudizio e sulla proporzionalità, perché la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione adeguata e coerente sulla gravità della condotta e sulla riconducibilità alla clausola contrattuale del licenziamento senza preavviso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che denunciano errori processuali o vizio motivazionale sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o sono formulati in modo generico, senza indicare un fatto decisivo omesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o del reclamo; tuttavia non vi è ultrapetizione se la sentenza si limita a qualificare giuridicamente i fatti accertati, senza introdurre un diverso thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando pretende di contestare la valutazione del materiale istruttorio in chiave di merito, anziché un vero vizio processuale.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel giudizio di reclamo/appello il motivo deve essere specifico; non è consentito dedurre in cassazione una diversa lettura del fatto storico rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione rileva solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando la sentenza contenga una motivazione sufficiente e coerente.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato quale base della sanzione disciplinare, in relazione alla graduazione della condotta e alla proporzionalità della sanzione.

  • L. 604/1966, art. 12

    Richiamata nel quadro delle norme sul licenziamento disciplinare e sulla sua interpretazione sistematica.

  • art. 54, comma VI, lett. c), CCNL Poste Italiane

    violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi

    La clausola comprende il dolo diretto, cioè la consapevole e volontaria condotta di occultamento o violazione, e il 'forte pregiudizio' può essere anche solo potenziale, se oggettivamente idoneo a incidere sulla regolarità del servizio o a esporre la società a responsabilità.

  • art. 54, comma V, lett. c), CCNL Poste Italiane

    Riguarda condotte di minore gravità, colpose, con pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio; non ricorre quando la condotta sia dolosa.

  • art. 54, comma IV, lett. f), CCNL Poste Italiane

    Prevede la sospensione dal servizio per mancanze con pregiudizio alla sicurezza del servizio e danni non gravi; la Corte la considera meno grave rispetto alla fattispecie dolosa di cui al comma VI.

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve consentire un'adeguata difesa; nel caso di specie la Corte ritiene che la qualificazione della condotta come dolosa fosse comunque coerente con i fatti contestati e con la norma contrattuale applicata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni sul dolo, ma la Corte non accoglie la censura perché la valutazione di merito sul dolo è congruamente motivata.

  • art. 53 CCNL Poste Italiane

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina disciplinare, senza esito favorevole.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ribadisce che nel giudizio di cassazione il contratto collettivo va prodotto integralmente per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per sostenere la sproporzione del recesso; la Corte riafferma che il giudizio di proporzionalità è di merito e sindacabile in cassazione solo in casi eccezionali di motivazione mancante o vizi giuridici.

  • art. 369 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'omesso deposito del contratto collettivo in testo integrale determina improcedibilità del motivo che lo richiama.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, il giudice dà atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che formalmente denunciano violazioni di legge o vizi motivazionali sono inammissibili se, in concreto, mirano solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il dolo rilevante ai fini di una clausola disciplinare contrattuale può consistere nella consapevole e volontaria condotta di occultamento o violazione, senza che sia necessario accertare una specifica finalità ulteriore diversa dal consapevole mantenimento del fatto pregiudizievole nascosto al datore di lavoro.
  • La clausola collettiva che sanziona le violazioni dolose di leggi o regolamenti con licenziamento senza preavviso può applicarsi anche quando il pregiudizio alla società o a terzi sia solo potenziale, purché sia oggettivamente apprezzabile e collegato alla condotta contestata.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi del tutto, sia affetta da contraddizioni radicali o sia omesso l'esame di un fatto decisivo specificamente allegato.
  • Nel ricorso per cassazione fondato sull'interpretazione di un contratto collettivo, la parte ha l'onere di produrre il testo integrale del contratto, non essendo sufficiente un generico richiamo al fascicolo di merito.
  • La contestazione disciplinare è adeguata se consente al lavoratore di comprendere il fatto addebitato; la successiva qualificazione giuridica della condotta non integra di per sé violazione del diritto di difesa quando resti ancorata ai fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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