Cassazione Civile, Ordinanza n. 25765/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore di lavoro per ottenere, in privilegio ex art. 2751-bis c.c., il pagamento di differenze retributive maturate perché, pur avendo svolto per anni mansioni di autista soccorritore e poi di soccorritore di prossimità, sarebbe stato formalmente inquadrato e retribuito in un’area professionale inferiore. Aveva inoltre chiesto l’ammissione di un credito per spese legali liquidate in un precedente giudizio tra le stesse parti. Il tribunale aveva ammesso solo il credito per spese legali e rigettato quello per differenze retributive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente individuato i CCNL e CCNI applicabili ratione temporis, non avesse compiuto il corretto giudizio trifasico di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, e avesse omesso di valorizzare la qualificazione professionale di autista-soccorritore e le delibere regionali lombarde che avrebbero previsto l’inquadramento in categoria B. Ha inoltre sostenuto che le mansioni svolte presentavano caratteristiche proprie dell’area B, non già dell’area A, per la partecipazione al processo di soccorso, l’uso di strumenti sanitari e l’operatività in équipe.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, anche considerando i CCNL precedenti a quello esaminato dal tribunale, l’assetto sostanziale delle declaratorie di area A e area B non risultava mutato, sicché la mancata analisi di tutti i testi contrattuali non incideva sulla decisione. Ha poi ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, perché svolta secondo il necessario giudizio trifasico: confronto tra declaratorie, accertamento delle mansioni in concreto svolte, e verifica della loro riconducibilità all’una o all’altra area. Le mansioni accertate erano di mero supporto strumentale, prive della necessaria autonomia e specializzazione tecnica richieste per l’area B. Anche la qualifica di autista soccorritore, la partecipazione in équipe, l’uso di dispositivi come il DAE e le determinazioni amministrative regionali sono stati ritenuti non decisivi. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di cassazione per la complessità della questione e l’assenza di precedenti esatti sul punto.
Norme richiamate
art. 2751-bis c.c.
richiamato dal creditore come titolo di privilegio per i crediti di lavoro fatti valere nel passivo
art. 360 n. 3 c.p.c.
dedotto come norma di legittimità violata o falsamente applicata nel ricorso
art. 36 Cost.
invocato a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente in relazione all’esercizio di mansioni superiori e alla disciplina dell’inquadramento
art. 52, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla Corte per escludere che ipotesi residuali o non prevalenti potessero integrare il presupposto delle mansioni superiori
art. 40 d.lgs. n. 265 del 2011
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza sulla validità dell’art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana
art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato per affermare che il contratto integrativo non poteva ricollocare il personale tra aree diverse, ma solo definire meglio i profili professionali
art. 12 c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 20.2.2009
interpretato come norma che non comporta ricollocazione tra aree, ma mera più chiara definizione dei profili professionali
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio volto a far valere mansioni superiori, il confronto deve essere effettuato tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis, attraverso un giudizio comparativo che accerti il contenuto effettivo dell’attività e il suo grado di autonomia, responsabilità e specializzazione.
- La mera denominazione formale del profilo professionale o la frequenza di corsi di formazione non sono di per sé sufficienti a determinare un superiore inquadramento, se le attività eseguite restano riconducibili a mansioni di supporto strumentale previste dalla declaratoria inferiore.
- Per integrare mansioni di area superiore non basta la partecipazione a un’attività complessa o l’operatività in équipe: occorre che il lavoratore assuma in concreto la responsabilità diretta di una fase o fascia del processo lavorativo secondo modalità non meramente esecutive e non svolte sotto direzione altrui.
- Le fonti amministrative o regionali non possono modificare l’assetto delle declaratorie e degli inquadramenti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile.
- Se i diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo mantengono in sostanza immutati i tratti differenziali tra le aree professionali rilevanti, l’omessa analisi di tutti i testi contrattuali non incide sulla decisione quando la base fattuale delle mansioni accertate resta comunque compatibile con l’area inferiore.
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