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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25753/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a progetto stipulato il 28 luglio 2014 da una collaboratrice con un ente pubblico non economico, con termine ancorato alla conclusione del progetto e comunque non oltre il 30 giugno 2017. L'ente comunicava dapprima, l'11 agosto 2015, la sospensione del rapporto per la riduzione della provvista finanziaria regionale destinata al progetto; poi, nel 2016, a seguito di una delibera regionale di revoca/cessazione del finanziamento, deliberava la risoluzione del contratto con effetto retrodatato a luglio 2015. La lavoratrice chiedeva le retribuzioni per luglio 2015 e per i primi dieci giorni di agosto 2015, oltre al risarcimento del danno per il compenso perduto dal 10 agosto 2015 fino al 30 giugno 2017. In primo grado la domanda veniva accolta integralmente; in appello l'ente otteneva una parziale riforma, con riconoscimento del compenso solo per il periodo lavorato e del danno solo fino al 9 agosto 2016. In cassazione l'ente deduceva: violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme sul contratto a progetto, sostenendo che il contratto consentisse anche la sospensione del rapporto per riduzione del finanziamento e che l'impossibilità temporanea della prestazione fosse divenuta definitiva; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; omesso esame del venir meno delle risorse regionali quale factum principis; violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per asserita errata valutazione del pagamento di luglio 2015 e della mancata lavorazione dei primi giorni di agosto 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva plausibilmente interpretato il contratto distinguendo tra sospensione illegittima del rapporto e successiva risoluzione legittima al momento in cui la cessazione del finanziamento era stata formalmente deliberata dalla Regione; ha escluso la denunciata motivazione apparente, perché la sentenza di merito spiegava in modo logico le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo per il divieto di riesame del fatto in presenza di doppia conforme, e il quarto motivo perché mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una diversa lettura delle clausole contrattuali quando la censura si risolve nella contrapposizione di una propria interpretazione a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando il giudice non espone gli elementi del proprio convincimento o li espone in modo tale da impedire il controllo logico-giuridico; nel caso di specie tale vizio è stato escluso.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando precluso dalla c.d. doppia conforme e quando mira a un nuovo esame del fatto storico già valutato dai giudici di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale possono essere censurate in cassazione solo indicando specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione della clausola deve avvenire coordinando le singole previsioni contrattuali, ma la censura di legittimità non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità temporanea della prestazione; la Corte non ha accolto la tesi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'inadempimento e alle conseguenze del mancato pagamento; la censura è stata respinta.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza del proprio comportamento; la Corte non ha ravvisato violazioni utili al ricorso.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta violazione dei doveri di diligenza; motivo respinto.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo al comportamento delle parti in pendenza della condizione; censura respinta.

  • art. 63 d.lgs. n. 276/2003

    La norma, richiamata dalla Corte d'appello, assicura al collaboratore a progetto un compenso proporzionato e rapportato ai minimi salariali previsti per mansioni equiparabili; è stata considerata inderogabile.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla disciplina del lavoro a progetto; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo fondato su tale norma è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e non a denunciare un vero vizio di ultrapetizione o omissione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse violazione suscettibile di legittimare il riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere di provare il pagamento; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nei giudizi di merito per escludere l'effetto retroattivo della risoluzione, ritenuto non pertinente alla fattispecie di specie secondo il Tribunale.

  • art. 13, co. 1, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il giudice di legittimità non sostituisce la propria lettura a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione del contratto.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi effettivamente la spiegazione logico-giuridica della decisione o essa sia tale da impedire il controllo della ratio decidendi; non ricorre se la sentenza espone, in modo comprensibile, le ragioni della distinzione tra i diversi effetti giuridici esaminati.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la questione è preclusa dalla doppia conforme o quando, sotto la veste del vizio motivazionale, si chiede un nuovo esame del fatto e delle prove.
  • Se la clausola contrattuale prevede la risoluzione del rapporto al verificarsi di una determinata cessazione del finanziamento, la sospensione unilaterale del rapporto non può essere retroattivamente giustificata da una successiva delibera che produca effetti solo dal momento della sua adozione.
  • In presenza di prestazioni già eseguite, l'eccezione di pagamento deve essere provata da chi la solleva; tuttavia, in cassazione non è consentito rivalutare direttamente le risultanze documentali se ciò comporta un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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