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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07159/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento relativo a quattro cartelle esattoriali. La società contribuente ha impugnato l’intimazione sostenendo, per una delle cartelle sottese, l’intervenuta prescrizione del credito tributario: secondo la ricorrente, la richiesta di accesso alla definizione agevolata non avrebbe potuto valere come atto interruttivo della prescrizione, potendo al più determinare una sospensione del termine. Per un’altra cartella, la contribuente ha dedotto che il relativo titolo fosse stato già annullato da sentenza della Commissione tributaria provinciale, e quindi non potesse fondare alcuna riscossione, nemmeno provvisoria, anche se la sentenza non risultava formalmente munita di clausola di definitività. La CTR ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo interrotta la prescrizione in ragione del successivo provvedimento dell’Agente della riscossione sulla definizione agevolata e negando rilievo all’annullamento della cartella per mancanza di prova del giudicato. In cassazione la società ha articolato due motivi: violazione degli artt. 2944 c.c., 20 d.lgs. 472/1997 e 6-ter d.l. 193/2016, per avere escluso la prescrizione; e violazione degli artt. 67-bis d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c., per avere ritenuto esigibile una cartella già annullata dal giudice tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: l’interruzione della prescrizione non deriva dal provvedimento dell’Agente della riscossione che ammette alla definizione agevolata, ma direttamente dalla domanda del contribuente di accedere alla definizione agevolata, qualificabile come riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’annullamento della cartella da parte del giudice tributario, anche se la sentenza non è passata in giudicato, elimina il presupposto della riscossione e impedisce di fondare sull’atto annullato un’intimazione di pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente limitatamente alla pretesa riferita alla cartella annullata. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione; la domanda di accesso alla definizione agevolata è stata qualificata come riconoscimento dell’altrui diritto.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente in tema di termini di prescrizione delle sanzioni tributarie.

  • art. 6-ter d.l. n. 193/2016

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la definizione agevolata comporterebbe semmai sospensione e non interruzione della prescrizione.

  • art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della sospensione del termine prescrizionale in caso di rateazione/definizione del debito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto sul primo motivo.

  • art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria di annullamento dell’atto impositivo è immediatamente esecutiva anche se non munita di clausola di definitività.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l’effetto immediato dell’annullamento anche prima del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento non fosse stato contestato; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    L’intimazione di pagamento è atto di riattivazione della riscossione, successivo alla cartella e non titolo autonomo della pretesa.

Massime di principio

  • La domanda del debitore di rateizzazione o di accesso a una definizione agevolata del debito costituisce, di regola, riconoscimento dell’altrui diritto e determina l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., con decorrenza di un nuovo termine dalla scadenza delle rate o dalla disciplina applicabile.
  • In materia tributaria, l’eventuale corretta qualificazione dell’atto interruttivo va riferita al comportamento del debitore che manifesta consapevolezza e volontà di regolare il debito, non necessariamente al successivo provvedimento dell’ente riscossore di accoglimento della domanda.
  • Nel processo tributario, la sentenza che annulla l’atto impositivo si sostituisce integralmente all’atto stesso; perciò l’annullamento dell’atto, anche se non ancora passato in giudicato, fa venir meno il presupposto per la riscossione coattiva, anche provvisoria.
  • L’intimazione di pagamento non è un titolo autonomo del credito, ma un atto vincolato di riattivazione della procedura esecutiva che presuppone la validità del sottostante titolo esattoriale; se questo è stato annullato, l’intimazione è priva di base legittimante per quella specifica pretesa.
  • La corretta impugnazione dell’intimazione di pagamento può quindi distinguere tra diverse cartelle sottese, potendo l’atto essere legittimo per alcune pretese e illegittimo per altre in base alla sorte dei singoli titoli presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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