Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo di una contribuente per l'anno 2010. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello su gravame dell'Amministrazione, mentre la contribuente era rimasta contumace nel secondo grado. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del giudizio d'appello e della sentenza per asserita inesistenza/invalidità della notificazione dell'appello, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo perché il plico non sarebbe mai stato ricevuto dal domiciliatario e non sarebbe stato rinvenuto l'avviso di giacenza; inoltre ha sostenuto che la notifica doveva considerarsi solo tentata, con conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere di impugnare per decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione per cassazione era stata notificata oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello e che, trattandosi di parte rimasta contumace in appello, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare non solo il vizio della notificazione dell'atto di appello, ma anche la concreta mancata conoscenza del processo. Ha inoltre qualificato il vizio dedotto come, al più, nullità e non inesistenza della notificazione, poiché il plico era comunque giunto all'indirizzo del domiciliatario e l'addetto aveva lasciato l'avviso di giacenza. Poiché la contribuente non ha fornito prova sufficiente della mancata conoscenza tempestiva del giudizio di appello, non ricorrevano i presupposti per derogare al termine lungo di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 D. Lgs. n. 546 del 1992
comma 3, primo e secondo periodo
nel processo tributario il termine lungo per impugnare la sentenza non opera se la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
art. 51 D. Lgs. n. 546 del 1992
rinvia al regime di impugnazione previsto dall'art. 38, comma 3, per il giudizio tributario.
art. 16 D. Lgs. n. 546 del 1992
consente la notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale; il mancato rinvenimento dell'avviso di giacenza non integra di per sé inesistenza della notificazione.
invocato come parametro di nullità per difetto di contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio in assenza di prova della mancata conoscenza del processo.
il termine lungo di impugnazione è semestrale; la deroga per il contumace richiede prova della mancata conoscenza del processo. La mera deduzione della nullità della notificazione non basta.
i motivi erano formulati come denuncia di nullità del procedimento e della sentenza, ma non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa; non incide sull'esito sostanziale della valutazione di inammissibilità.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
in presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato dalla ricorrente in memoria, ma ritenuto inconferente perché riferito alle norme tributarie impositive e non alla notificazione degli atti processuali.
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
norma sostanziale posta a base dell'accertamento sintetico del reddito dell'anno 2010.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contumace che intenda evitare la decadenza dal termine lungo di impugnazione deve allegare e provare non solo il vizio della notificazione dell'atto introduttivo o dell'appello, ma anche la concreta mancata conoscenza del processo.
- Ai fini della distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, l'inesistenza ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; se l'atto è trasmesso da soggetto abilitato e giunge all'indirizzo del destinatario con avviso di giacenza o altro esito positivo previsto dalla legge, la difformità dal modello legale integra al più nullità.
- Quando la notificazione è nulla e non inesistente, opera una presunzione di conoscenza del giudizio da parte del destinatario, che può essere vinta solo con prova positiva, anche presuntiva, di un effettivo mancato apprendimento tempestivo.
- Il mancato rinvenimento dell'avviso di giacenza nella cassetta postale, ove il plico sia comunque giunto all'indirizzo del domiciliatario ed sia stato lasciato l'avviso, non vale a trasformare automaticamente la notificazione in inesistente.
- Le norme speciali in materia tributaria che limitano l'interpretazione analogica delle disposizioni impositive non si estendono, di per sé, alle regole processuali sulla notificazione degli atti del giudizio.
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