Cassazione Civile, Ordinanza n. 17475/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012, emesso a seguito di PVC su più annualità, con cui l'Ufficio contestava alla società la partecipazione a diverse frodi fiscali: una frode con acquisti fittizi e fatture oggettivamente inesistenti concernenti film estensibile per imballaggi, una violazione della disciplina IVA in relazione alla compravendita di schede telefoniche e una frode carosello in tema di materiale tecnologico con fatture soggettivamente inesistenti, nella quale la società avrebbe operato come società filtro, recuperando imposte e irrogando sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme su documento informatico e copia analogica, sostenendo che la copia notificata dell'avviso non fosse conforme all'originale informatico e che mancasse il contrassegno/glifo; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per asserita mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, che secondo la ricorrente era necessario perché vi erano stati accessi nei locali aziendali; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale quanto alla prova delle operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che le pellicole estensibili sarebbero state effettivamente vendute e richiamando una perizia di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notificazione della copia analogica dell'atto impositivo è legittima se la conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, attestazione idonea a provare la sottoscrizione dell'atto e a conferirgli valore probatorio equiparato all'originale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la ricorrente non aveva censurato l'accertamento di fatto della CTR sull'avvenuta presentazione di osservazioni e sul concreto svolgimento del contraddittorio, oltre a non aver colto la concorrente ratio della decisione sulla mancata prova di resistenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura investiva una doppia conforme e, quindi, non era più deducibile in cassazione il vizio motivazionale. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il dedotto vizio di motivazione, poi ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dal ricorrente in tema di documento informatico e copia analogica.
art. 71 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dal ricorrente in tema di conformità della copia analogica all'originale informatico.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla valenza probatoria della copia notificata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della sanatoria in caso di atto inesistente.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
È evocato come norma sul contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte ritiene infondata la censura perché il contraddittorio risultava svolto in fatto.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per le conseguenze processuali della conferma della proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la conferma della proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che inserisce il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La copia analogica notificata di un atto impositivo informatico è valida se la conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; tale attestazione è sufficiente a dimostrare la sottoscrizione dell'atto e a conferire alla copia valore probatorio equiparato all'originale informatico.
- Nel ricorso per cassazione non è utile censurare una ratio decidendi solo apparente o secondaria, se non viene colpita la reale base logica della decisione impugnata.
- La doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale è infondata quando il giudice di merito accerti in fatto che il contribuente ha effettivamente presentato osservazioni e che l'Ufficio le ha valutate; occorre inoltre censurare tutte le autonome rationes poste a fondamento della decisione.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso esaminato.
- La conferma in cassazione di una proposta di definizione accelerata può comportare, oltre al rigetto del ricorso, le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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